Art. 6 
 
 
                    Intervallo di valori conformi 
                 al principio di libera concorrenza 
 
  1.  Si  considera  conforme  al  principio  di  libera  concorrenza
l'intervallo  di  valori   risultante   dall'indicatore   finanziario
selezionato in applicazione del  metodo  piu'  appropriato  ai  sensi
dell'art. 4, qualora gli stessi  siano  riferibili  a  un  numero  di
operazioni non controllate,  ognuna  delle  quali  risulti  parimenti
comparabile all'operazione controllata, in esito all'analisi  di  cui
all'art. 3. 
  2.  Un'operazione  controllata,  o   un   insieme   di   operazioni
controllate aggregate in base all'art. 5, si  considerano  realizzati
in  conformita'  al  principio  di  libera  concorrenza,  qualora  il
relativo indicatore finanziario sia compreso nell'intervallo  di  cui
al comma 1 del presente articolo. 
  3. Se l'indicatore finanziario di un'operazione controllata,  o  di
un insieme di operazioni aggregate in base all'art.  5,  non  rientra
nell'intervallo di libera concorrenza, l'amministrazione  finanziaria
effettua una rettifica al fine di riportare  il  predetto  indicatore
all'interno dell'intervallo di cui al comma 1, fatti salvi il diritto
per l'impresa associata di  presentare  elementi  che  attestino  che
l'operazione controllata soddisfa il principio di libera concorrenza,
e la potesta' per l'amministrazione finanziaria di non  tenere  conto
di tali elementi adducendo idonea motivazione.