Art. 7 Servizi a basso valore aggiunto 1. Ai fini della valorizzazione in base al principio di libera concorrenza di un'operazione controllata consistente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto e' data facolta' al contribuente di scegliere un approccio semplificato in base al quale, previa predisposizione di apposita documentazione, la valorizzazione del servizio e' determinata aggregando la totalita' dei costi diretti e indiretti connessi alla fornitura del servizio stesso, aggiungendo un margine di profitto pari al 5% dei suddetti costi. 2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerati servizi a basso valore aggiunto quei servizi che: a) hanno natura di supporto; b) non sono parte delle attivita' principali del gruppo multinazionale; c) non richiedono l'uso di beni immateriali unici e di valore, e non contribuiscono alla creazione degli stessi; d) non comportano l'assunzione o il controllo di un rischio significativo da parte del fornitore del servizio ne' generano in capo al medesimo l'insorgere di un tale rischio. 3. Non si considerano in ogni caso a basso valore aggiunto quei servizi che il gruppo multinazionale presta a soggetti indipendenti.