Art. 7 
 
 
                   Servizi a basso valore aggiunto 
 
  1. Ai fini della valorizzazione in  base  al  principio  di  libera
concorrenza   di   un'operazione   controllata   consistente    nella
prestazione di servizi a basso valore aggiunto e'  data  facolta'  al
contribuente di scegliere un approccio semplificato in base al quale,
previa predisposizione di apposita documentazione, la  valorizzazione
del servizio e' determinata aggregando la totalita' dei costi diretti
e indiretti connessi alla fornitura del servizio stesso,  aggiungendo
un margine di profitto pari al 5% dei suddetti costi. 
  2. Ai fini di cui al comma 1,  sono  considerati  servizi  a  basso
valore aggiunto quei servizi che: 
    a) hanno natura di supporto; 
    b)  non  sono  parte  delle  attivita'  principali   del   gruppo
multinazionale; 
    c) non richiedono l'uso di beni immateriali unici e di valore,  e
non contribuiscono alla creazione degli stessi; 
    d) non comportano l'assunzione  o  il  controllo  di  un  rischio
significativo da parte del fornitore del  servizio  ne'  generano  in
capo al medesimo l'insorgere di un tale rischio. 
  3. Non si considerano in ogni caso a  basso  valore  aggiunto  quei
servizi che il gruppo multinazionale presta a soggetti indipendenti.