Art. 8 
 
 
                           Documentazione 
 
  1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
aggiornate, in linea con  le  migliori  pratiche  internazionali,  le
disposizioni relative alla documentazione in  materia  di  prezzi  di
trasferimento. 
  2. Il provvedimento di cui al comma 1 aggiorna  in  particolare,  i
requisiti  in  base  ai  quali  la  documentazione  predisposta   dal
contribuente si considera idonea  a  consentire  il  riscontro  della
conformita'  al  principio  di  libera  concorrenza  dei  prezzi   di
trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui  all'art.
110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ai fini dell'accesso al regime di cui all'art. 1, comma
6, ed all'art. 2, comma 4-ter, del decreto  legislativo  18  dicembre
1997 n. 471, fermo restando che: 
    a) la documentazione deve essere considerata idonea  in  tutti  i
casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e  gli
elementi conoscitivi necessari ad effettuare un'analisi dei prezzi di
trasferimento praticati,  a  prescindere  dalla  circostanza  che  il
metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o  la  selezione
delle operazioni o soggetti  comparabili  adottati  dal  contribuente
risultino  diversi   da   quelli   individuati   dall'Amministrazione
finanziaria; 
    b) la presenza  nella  medesima  documentazione  di  omissioni  o
inesattezze parziali  non  suscettibili  di  compromettere  l'analisi
degli  organi  di  controllo  non  puo',  in  ogni  caso,  comportare
l'inidoneita' della stessa.