Art. 8 Documentazione 1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono aggiornate, in linea con le migliori pratiche internazionali, le disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 aggiorna in particolare, i requisiti in base ai quali la documentazione predisposta dal contribuente si considera idonea a consentire il riscontro della conformita' al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'art. 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'accesso al regime di cui all'art. 1, comma 6, ed all'art. 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, fermo restando che: a) la documentazione deve essere considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un'analisi dei prezzi di trasferimento praticati, a prescindere dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall'Amministrazione finanziaria; b) la presenza nella medesima documentazione di omissioni o inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l'analisi degli organi di controllo non puo', in ogni caso, comportare l'inidoneita' della stessa.