IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Istituzioni AFAM); Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508; Vista la legge del 31 dicembre 2009, n. 196 recante norme di contabilita' generale dello Stato; Visto l'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca; Visto l'art. 9, comma 2-quater, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle diposizioni legislative vigenti» che ha previsto, all'art. 1, comma 173, l'inserimento all'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128, dei commi 2-bis e 2-ter; Visto in particolare l'art. 10, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge n. 128/2013, come modificato dalla legge n. 107/2015, che prevede: al comma 1 «[...] di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici [...]»; al comma 2-bis, per le medesime finalita' di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che «le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 131, della citata legge n. 311 del 2004. [...]»; al comma 2-ter che «le modalita' di attuazione del comma 2-bis sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca [...]». Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 23 gennaio 2015 recante «Modalita' di attuazione della disposizione legislativa relativa a operazioni di mutuo che le Regioni possono stipulare per interventi di edilizia scolastica e residenziale»; Vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 208 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016); Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209 concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, di approvazione del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, di approvazione del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2017 recante la «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020»; Visto lo stanziamento sul capitolo 7225 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, pari ad euro 4 milioni annui dal 2016 al 2045, relativo all'attuazione degli interventi sopraindicati; Considerato che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, gli importi di 4 milioni di euro relativi agli anni 2016 e 2017 sono conservati in bilancio e saranno utilizzati dal 2018 come contributi diretti alle Istituzioni AFAM; Considerato che, in relazione ai tempi necessari per l'attuazione della sopraindicata normativa, anche gli importi di 4 milioni di euro relativi agli anni 2018 e 2019 dovranno essere utilizzati come contributo diretto alle Istituzioni AFAM; Ritenuta la necessita' di definire, mediante l'adozione di un decreto di concerto dei Ministri interessati, le modalita' di attuazione della sopraindicata normativa, che consentano di ripartire tale stanziamento sulla base di parametri oggettivi di necessita', equita' ed efficienza nella realizzazione degli interventi; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell' art. 10, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le modalita' di attuazione degli interventi di edilizia delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) previsti dalla norma stessa, attraverso: A. l'assegnazione di un contributo diretto alle Istituzioni, con riferimento alla complessiva somma di € 16.000.000,00 relativa alla quota degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; B. la stipula di mutui, di durata pari a 26 anni, con oneri di ammortamento, per l'importo complessivo di € 4.000.000,00 annui (comprensivi della quota capitale e interessi) a decorrere dall'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.