Art. 2 
 
 
        Soggetti e beni immobili ammissibili a finanziamento 
 
  1. Possono presentare le  richieste  di  finanziamento  di  cui  al
presente decreto le Istituzioni di seguito elencate  che  presentino,
ai sensi del comma 2, una situazione  di  strutturale  equilibrio  di
bilancio: 
    a) le Accademie statali di Belle Arti; 
    b) i Conservatori di musica statali; 
    c) gli Istituti statali per le industrie artistiche; 
    d) l'Accademia nazionale di danza e l'Accademia nazionale di arte
drammatica. 
  2. Lo strutturale equilibrio di bilancio deve essere certificato  a
seguito di avanzo di amministrazione certificato e copia dei  bilanci
consuntivi  dell'ultimo  triennio,  completi  della   relazione   dei
revisori  dei  conti.  Lo  strutturale  equilibrio  di  bilancio   si
considera conseguito, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge  24
dicembre 2012, n. 243, quando, sia  in  fase  di  previsione  che  di
rendiconto, si registra un saldo non negativo in termini di  cassa  e
di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini  della
determinazione del saldo, l'avanzo  di  amministrazione  puo'  essere
utilizzato, nella misura di quanto  effettivamente  realizzato,  solo
successivamente all'approvazione del rendiconto.  Le  Istituzioni  di
cui  al  comma  1  possono,  pertanto,  presentare  le  richieste  di
finanziamento solo qualora i bilanci consuntivi dell'ultimo  triennio
soddisfino i requisiti del presente comma. 
  3. Gli interventi finanziabili riguardano i beni immobili adibiti o
da adibire alle attivita' istituzionali delle Istituzioni di  cui  al
comma 1. Tali  beni  immobili  devono  risultare,  al  momento  della
domanda, di proprieta': 
    a) delle Istituzioni di cui al comma 1,  ovvero  acquisibili  con
risorse proprie in base  ad  un  contratto  preliminare  di  acquisto
registrato. In tal caso, l'Istituzione  deve  possedere,  al  momento
della  presentazione  della  domanda,  un  contratto  preliminare  di
acquisto  registrato   e   dimostrare   di   disporre   della   piena
disponibilita'  delle  risorse  per  l'acquisto   dell'immobile,   da
perfezionare entro il termine dell'accettazione del finanziamento  di
cui all'art. 5, comma 7; 
    b) dello Stato, concessi in uso gratuito alle Istituzioni di  cui
al comma 1 per una durata pari ad almeno 19 anni prorogabili; 
    c) di  enti  territoriali  o  altri  pubblici,  concessi  in  uso
gratuito alle Istituzioni di cui al comma 1 per  una  durata  residua
non inferiore a quella prevista dal mutuo e  per  i  quali  gli  enti
concedenti  abbiano  assunto  l'obbligo,  in  caso   di   alienazione
dell'immobile o di richiesta di restituzione anticipata,  di  versare
all'entrata di bilancio dello Stato,  alle  rispettive  scadenze,  le
somme corrispondenti alle residue rate di ammortamento. 
  4. Sono esclusi gli immobili adibiti o  da  adibire  ad  alloggi  e
residenze per i quali trova applicazione la legge 23  dicembre  2000,
n. 338.