Art. 2 Soggetti e beni immobili ammissibili a finanziamento 1. Possono presentare le richieste di finanziamento di cui al presente decreto le Istituzioni di seguito elencate che presentino, ai sensi del comma 2, una situazione di strutturale equilibrio di bilancio: a) le Accademie statali di Belle Arti; b) i Conservatori di musica statali; c) gli Istituti statali per le industrie artistiche; d) l'Accademia nazionale di danza e l'Accademia nazionale di arte drammatica. 2. Lo strutturale equilibrio di bilancio deve essere certificato a seguito di avanzo di amministrazione certificato e copia dei bilanci consuntivi dell'ultimo triennio, completi della relazione dei revisori dei conti. Lo strutturale equilibrio di bilancio si considera conseguito, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, si registra un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini della determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione puo' essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto. Le Istituzioni di cui al comma 1 possono, pertanto, presentare le richieste di finanziamento solo qualora i bilanci consuntivi dell'ultimo triennio soddisfino i requisiti del presente comma. 3. Gli interventi finanziabili riguardano i beni immobili adibiti o da adibire alle attivita' istituzionali delle Istituzioni di cui al comma 1. Tali beni immobili devono risultare, al momento della domanda, di proprieta': a) delle Istituzioni di cui al comma 1, ovvero acquisibili con risorse proprie in base ad un contratto preliminare di acquisto registrato. In tal caso, l'Istituzione deve possedere, al momento della presentazione della domanda, un contratto preliminare di acquisto registrato e dimostrare di disporre della piena disponibilita' delle risorse per l'acquisto dell'immobile, da perfezionare entro il termine dell'accettazione del finanziamento di cui all'art. 5, comma 7; b) dello Stato, concessi in uso gratuito alle Istituzioni di cui al comma 1 per una durata pari ad almeno 19 anni prorogabili; c) di enti territoriali o altri pubblici, concessi in uso gratuito alle Istituzioni di cui al comma 1 per una durata residua non inferiore a quella prevista dal mutuo e per i quali gli enti concedenti abbiano assunto l'obbligo, in caso di alienazione dell'immobile o di richiesta di restituzione anticipata, di versare all'entrata di bilancio dello Stato, alle rispettive scadenze, le somme corrispondenti alle residue rate di ammortamento. 4. Sono esclusi gli immobili adibiti o da adibire ad alloggi e residenze per i quali trova applicazione la legge 23 dicembre 2000, n. 338.