Art. 3 Interventi ammessi a finanziamento 1. Sono ammessi a finanziamento programmi unitari (uno o piu' interventi tra loro coordinati che vengono compresi in un'unica richiesta) relativi a costruzione, ristrutturazione, miglioramento, ivi compreso l'ampliamento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico sugli immobili di cui all'art. 2, comma 3. E' ammessa la costruzione su aree che al momento della presentazione della domanda risultano di proprieta' dell'Istituzione o assegnate in diritto di superficie a tempo indeterminato ovvero di durata residua almeno pari a quella del mutuo, nei casi in cui l'area sia di proprieta' pubblica. 2. Sono altresi' finanziabili le spese per l'esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie alla realizzazione del programma, nonche' le spese per impianti, arredi e attrezzature entro il limite del 10% del costo complessivo, sempre che siano inerenti alla fruibilita' degli immobili. 3. Le spese tecniche (progettazione esecutiva, progettazione e coordinamento per la sicurezza, direzione dei lavori, collaudo, validazione, ecc.), sono altresi' comprese nel finanziamento. Le spese per gli imprevisti inseriti nel quadro economico non possono eccedere il 10% del costo totale di cui e' richiesto il finanziamento e saranno finanziate, entro il suddetto limite, solo in caso di varianti approvate con perizia suppletiva in aumento. 4. Sono ammesse al finanziamento le spese previste nella richiesta presentata solo se effettivamente sostenute in data successiva alla data di adozione del presente decreto, purche' adeguatamente documentate. 5. Sono esclusi dal finanziamento gli interventi per i quali, alla data di adozione del presente decreto, sia gia' stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori.