Art. 3 
 
 
                 Interventi ammessi a finanziamento 
 
  1. Sono ammessi a  finanziamento  programmi  unitari  (uno  o  piu'
interventi tra loro  coordinati  che  vengono  compresi  in  un'unica
richiesta) relativi a costruzione,  ristrutturazione,  miglioramento,
ivi compreso l'ampliamento, messa in sicurezza, adeguamento  sismico,
efficientamento energetico sugli immobili di cui all'art. 2, comma 3.
E' ammessa la costruzione su aree che al momento della  presentazione
della domanda risultano di proprieta' dell'Istituzione o assegnate in
diritto di superficie a tempo indeterminato ovvero di durata  residua
almeno pari a quella del  mutuo,  nei  casi  in  cui  l'area  sia  di
proprieta' pubblica. 
  2. Sono altresi' finanziabili le spese per l'esecuzione dei  lavori
e  delle  forniture  necessarie  alla  realizzazione  del  programma,
nonche' le spese per impianti, arredi e attrezzature entro il  limite
del 10%  del  costo  complessivo,  sempre  che  siano  inerenti  alla
fruibilita' degli immobili. 
  3. Le spese  tecniche  (progettazione  esecutiva,  progettazione  e
coordinamento per  la  sicurezza,  direzione  dei  lavori,  collaudo,
validazione, ecc.), sono  altresi'  comprese  nel  finanziamento.  Le
spese per gli imprevisti inseriti nel quadro  economico  non  possono
eccedere il 10% del costo totale di cui e' richiesto il finanziamento
e saranno finanziate, entro il  suddetto  limite,  solo  in  caso  di
varianti approvate con perizia suppletiva in aumento. 
  4. Sono ammesse al finanziamento le spese previste nella  richiesta
presentata solo se effettivamente sostenute in data  successiva  alla
data  di  adozione  del  presente  decreto,   purche'   adeguatamente
documentate. 
  5. Sono esclusi dal finanziamento gli interventi per i quali,  alla
data di adozione del presente decreto, sia gia' stato  pubblicato  il
bando di gara per l'affidamento dei lavori.