Art. 4 
 
 
              Requisiti di ammissibilita' dei programmi 
 
  1 Il progetto allegato ai programmi deve essere almeno  di  livello
definitivo, ai sensi della vigente normativa  in  materia  di  lavori
pubblici, completo  di  dichiarazione  del  tecnico  progettista  che
certifichi la rispondenza alla definizione  di  legge  del  progetto,
nonche' dell'elenco degli elaborati. Il programma deve suddividere il
costo dell'intervento nelle annualita' alle  quali  si  riferisce  in
relazione allo stato di avanzamento dei lavori, anche ai fini di  cui
all'art. 8, commi 1 e 2. 
  2 Il costo previsto per l'intervento deve essere  congruo  rispetto
all'entita' delle opere e alle prestazioni attese sulla base di costi
medi di tipologie similari, tenuto conto anche dei  requisiti  minimi
dimensionali delle strutture adibite all'alta formazione artistica  e
musicale definiti dall'ANVUR. La congruita'  dei  costi  deve  essere
dimostrata indicando i tariffari o i listini  presi  a  base  per  la
determinazione dei prezzi. 
    3 Il programma deve prevedere, secondo i criteri di cui  all'art.
5, una richiesta di finanziamento pari a: 
      a. massimo 1.000.000,00 euro per i  programmi  finanziabili  ai
sensi dell'art. 1, lett. A (nel seguito, programmi di tipo A); 
      b.  almeno  1.000.000,00  euro,  e,  comunque,  non   piu'   di
10.000.000,00 euro, per i programmi finanziabili ai  sensi  dell'art.
1, lett. B (nel seguito, programmi di tipo B).