Art. 4 Requisiti di ammissibilita' dei programmi 1 Il progetto allegato ai programmi deve essere almeno di livello definitivo, ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici, completo di dichiarazione del tecnico progettista che certifichi la rispondenza alla definizione di legge del progetto, nonche' dell'elenco degli elaborati. Il programma deve suddividere il costo dell'intervento nelle annualita' alle quali si riferisce in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, anche ai fini di cui all'art. 8, commi 1 e 2. 2 Il costo previsto per l'intervento deve essere congruo rispetto all'entita' delle opere e alle prestazioni attese sulla base di costi medi di tipologie similari, tenuto conto anche dei requisiti minimi dimensionali delle strutture adibite all'alta formazione artistica e musicale definiti dall'ANVUR. La congruita' dei costi deve essere dimostrata indicando i tariffari o i listini presi a base per la determinazione dei prezzi. 3 Il programma deve prevedere, secondo i criteri di cui all'art. 5, una richiesta di finanziamento pari a: a. massimo 1.000.000,00 euro per i programmi finanziabili ai sensi dell'art. 1, lett. A (nel seguito, programmi di tipo A); b. almeno 1.000.000,00 euro, e, comunque, non piu' di 10.000.000,00 euro, per i programmi finanziabili ai sensi dell'art. 1, lett. B (nel seguito, programmi di tipo B).