Art. 5 Presentazione e valutazione delle richieste di finanziamento 1 Le richieste di finanziamento, entro un limite massimo di due per ogni singola Istituzione di cui al massimo una di tipo A) e una di tipo B), dovranno essere presentate secondo le modalita' e le indicazioni operative definite dalla competente Direzione generale entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto neulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, attraverso procedura telematica accessibile dal sito internet istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca: entro novanta giorni, per gli interventi di tipo A; entro centottanta giorni, per gli interventi di tipo B. 2. Le richieste di cui al comma 1 sono valutate da un'apposita Commissione, composta da 5 componenti e nominata con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. 3. La Commissione valuta i programmi presentati sulla base dei seguenti criteri: a) rilevanza del programma unitario, in relazione alla popolazione studentesca destinataria dello stesso (max punti 20); b) economicita' e efficienza, in relazione al costo di realizzazione, al risparmio di costi a regime, alla localizzazione urbana e geografica (nel caso di nuove costruzioni) e alle caratteristiche specifiche dell'intervento (max 20 punti); c) qualita', in relazione alla funzionalita', alla sicurezza, alla sostenibilita' ambientale e innovazione tecnica delle soluzioni adottate (ad esempio, accorgimenti per il miglioramento e l'adeguamento antisismico, l'adeguamento tecnologico, il risparmio energetico, misure per il contenimento del consumo idrico, sistemi di gestione differenziata dei rifiuti, ecc.) (max 30 punti); d) programma teso alla ristrutturazione o alla rifunzionalizzazione di immobili, al fine di riqualificare e valorizzare il patrimonio esistente, con particolare riferimento ad immobili di interesse storico, nonche' ad interventi in contesto di rilevante valore paesaggistico ed ambientale (max 10 punti); e) compartecipazione finanziaria da parte del proponente o di altri enti pubblici o privati (max 20 punti); 4. In aggiunta a quanto indicato al comma 3, si prevedono i seguenti criteri: per i programmi di tipo A) f) carattere di urgenza e indifferibilita' (max 30 punti); per i programmi di tipo B) g) rapidita' del risultato di utilizzabilita' dell'opera in funzione del livello di progettazione raggiunta (esecutivo) e/o della presenza dei provvedimenti autorizzativi (permessi di costruire, autorizzazioni, nulla osta etc.) (max 20 punti); h) connessione del programma unitario di interventi a programmi preordinati alla federazione ovvero alla fusione con altre Istituzioni di cui all'art. 2 (max 10 punti). 5. Il contributo viene assegnato alle Istituzioni con riferimento agli interventi contenuti nel programma e ai costi ritenuti ammissibili, procedendo in ordine di graduatoria e fino a concorrenza degli importi disponibili per le due tipologie A) e B). A parita' di punteggio, e' data preferenza al programma per il quale e' presente il progetto esecutivo e, in subordine, a quello piu' rilevante in termini di popolazione studentesca. Ove il fabbisogno di risorse per la graduatoria degli interventi di tipo A sia inferiore all'ammontare delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lett. A, le risorse eccedenti sono utilizzate per finanziare con contributo diretto i programmi di tipo B, procedendo secondo l'ordine di graduatoria. 6. La Commissione, sulla base dei criteri di valutazione indicati nel comma 3, propone le due graduatorie relative agli interventi: di tipo A), entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle richieste di finanziamento; di tipo B), entro novanta giorni dal termine di presentazione delle richieste di finanziamento. 7. Le due graduatorie sono approvate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e riportano la quota di contributo complessivo assegnato per i programmi di tipo A), ovvero la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce, in ogni caso, il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato, per i programmi di tipo B). Entro 30 giorni dall'adozione del decreto, le Istituzioni interessate provvedono a comunicare alla competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca l'accettazione del finanziamento, con gli obblighi dallo stesso derivanti.