Art. 5 
 
 
                     Presentazione e valutazione 
                  delle richieste di finanziamento 
 
  1 Le richieste di finanziamento, entro un limite massimo di due per
ogni singola Istituzione di cui al massimo una di tipo A)  e  una  di
tipo B),  dovranno  essere  presentate  secondo  le  modalita'  e  le
indicazioni operative definite dalla  competente  Direzione  generale
entro dieci giorni dalla pubblicazione del  presente  decreto  neulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  attraverso  procedura
telematica accessibile dal sito internet istituzionale del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca: 
    entro novanta giorni, per gli interventi di tipo A; 
    entro centottanta giorni, per gli interventi di tipo B. 
  2. Le richieste di cui al comma  1  sono  valutate  da  un'apposita
Commissione, composta da 5 componenti  e  nominata  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione  dell'universita'  e  della  ricerca,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. 
  3. La Commissione valuta i  programmi  presentati  sulla  base  dei
seguenti criteri: 
    a)  rilevanza  del  programma   unitario,   in   relazione   alla
popolazione studentesca destinataria dello stesso (max punti 20); 
    b)  economicita'  e  efficienza,  in  relazione   al   costo   di
realizzazione, al risparmio di costi a  regime,  alla  localizzazione
urbana  e  geografica  (nel  caso  di  nuove  costruzioni)   e   alle
caratteristiche specifiche dell'intervento (max 20 punti); 
    c) qualita', in relazione  alla  funzionalita',  alla  sicurezza,
alla sostenibilita' ambientale e innovazione tecnica delle  soluzioni
adottate  (ad  esempio,   accorgimenti   per   il   miglioramento   e
l'adeguamento antisismico, l'adeguamento  tecnologico,  il  risparmio
energetico, misure per il contenimento del consumo idrico, sistemi di
gestione differenziata dei rifiuti, ecc.) (max 30 punti); 
    d)    programma    teso    alla    ristrutturazione    o     alla
rifunzionalizzazione  di  immobili,  al  fine  di   riqualificare   e
valorizzare il patrimonio esistente, con particolare  riferimento  ad
immobili di interesse storico, nonche' ad interventi in  contesto  di
rilevante valore paesaggistico ed ambientale (max 10 punti); 
    e) compartecipazione finanziaria da parte  del  proponente  o  di
altri enti pubblici o privati (max 20 punti); 
  4. In aggiunta a  quanto  indicato  al  comma  3,  si  prevedono  i
seguenti criteri: 
      per i programmi di tipo A) 
    f) carattere di urgenza e indifferibilita' (max 30 punti); 
      per i programmi di tipo B) 
    g) rapidita'  del  risultato  di  utilizzabilita'  dell'opera  in
funzione del livello di progettazione raggiunta (esecutivo) e/o della
presenza dei  provvedimenti  autorizzativi  (permessi  di  costruire,
autorizzazioni, nulla osta etc.) (max 20 punti); 
    h) connessione del programma unitario di interventi  a  programmi
preordinati  alla  federazione  ovvero   alla   fusione   con   altre
Istituzioni di cui all'art. 2 (max 10 punti). 
  5. Il contributo viene assegnato alle Istituzioni  con  riferimento
agli  interventi  contenuti  nel  programma  e  ai   costi   ritenuti
ammissibili, procedendo in ordine di graduatoria e fino a concorrenza
degli importi disponibili per le due tipologie A) e B). A parita'  di
punteggio, e' data preferenza al programma per il quale  e'  presente
il progetto esecutivo e, in subordine, a  quello  piu'  rilevante  in
termini di popolazione studentesca. Ove il fabbisogno di risorse  per
la graduatoria degli interventi di tipo A sia inferiore all'ammontare
delle risorse di cui  all'art.  1,  comma  1,  lett.  A,  le  risorse
eccedenti sono utilizzate per finanziare  con  contributo  diretto  i
programmi di tipo B, procedendo secondo l'ordine di graduatoria. 
  6. La Commissione, sulla base dei criteri di  valutazione  indicati
nel comma 3, propone le due graduatorie relative agli interventi: 
    di tipo A), entro sessanta giorni dal  termine  di  presentazione
delle richieste di finanziamento; 
    di tipo B), entro novanta giorni  dal  termine  di  presentazione
delle richieste di finanziamento. 
  7. Le due graduatorie  sono  approvate  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e riportano la quota
di contributo complessivo assegnato  per  i  programmi  di  tipo  A),
ovvero la quota di contributo annuo assegnato,  che  costituisce,  in
ogni caso, il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato,  per
i programmi di tipo B). Entro 30 giorni dall'adozione del decreto, le
Istituzioni  interessate  provvedono  a  comunicare  alla  competente
Direzione generale del Ministero dell'istruzione  dell'universita'  e
della ricerca l'accettazione  del  finanziamento,  con  gli  obblighi
dallo stesso derivanti.