Art. 7 Stipula dei mutui I mutui sono stipulati dalle Istituzioni autorizzate ai sensi dell'art. 6, sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a., ovvero previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica, con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.