Art. 7 
 
 
                          Stipula dei mutui 
 
  I mutui sono  stipulati  dalle  Istituzioni  autorizzate  ai  sensi
dell'art. 6, sulla base di criteri di economicita' e di  contenimento
della spesa, con la Banca europea per gli investimenti, la  Banca  di
sviluppo  del  Consiglio  d'Europa,  la  societa'  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a., ovvero previo espletamento di procedure ad  evidenza
pubblica, con i  soggetti  autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'
bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
nel rispetto di quanto previsto dal  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50.