Art. 8 Assegnazione ed erogazione dei finanziamenti 1. Ai fini delle erogazioni del contributo diretto, le Istituzioni, previa verifica dei revisori dei conti, attestano direttamente al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca l'avanzamento delle spese effettivamente sostenute, certificate in base alla vigente normativa che disciplina l'esecuzione dei lavori pubblici e secondo le modalita' e i termini definiti dalla competente Direzione generale. 2. Ai fini delle erogazioni dei contributi pluriennali mediante stipula di appositi mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, le Istituzioni, previa verifica dei revisori dei conti, attestano agli istituti finanziatori l'avanzamento delle spese effettivamente sostenute, certificate in base alla vigente normativa che disciplina l'esecuzione dei lavori pubblici, e trasmettono ai medesimi istituti finanziatori la relativa richiesta di erogazione, secondo le modalita' stabilite nel contratto di mutuo, al fine di garantire le erogazioni nello stesso esercizio finanziario in cui le Istituzioni hanno effettuato i pagamenti. Le Istituzioni comunicano alla competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca l'avvenuta attestazione e trasmissione. 3. La competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca effettua il monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi finanziati, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In caso di impossibilita' a realizzare il programma finanziato o in caso di violazione degli obblighi di cui al successivo comma 5, accertati in sede di monitoraggio, l'assegnazione viene revocata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, potra' essere autorizzato l'utilizzo di eventuali economie che si realizzino a seguito dell'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori da parte delle Istituzioni o che si rendano disponibili nel corso della realizzazione dei programmi, anche ai sensi del precedente comma 3 e del successivo comma 5 (i), per il finanziamento di programmi di altre Istituzioni, riportati nelle graduatorie di cui al precedente art. 5, comma 7, e non finanziati per carenza di risorse. 5. Sulla Istituzione finanziata gravano i seguenti obblighi: (i) completamento dell'opera, pena la revoca dei contributi assegnati. Per eventi e cause di forza maggiore, puo' essere autorizzata, con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, la parziale realizzazione dell'opera, con una proporzionale riduzione dei contributi pluriennali assegnati; (ii) mantenimento della destinazione d'uso della struttura per tutta la durata del mutuo ovvero per diciannove anni per i beni immobili appartenenti allo Stato, pena il pagamento da parte dell'Istituzione, con oneri a carico del proprio bilancio, di tutte le rate residue del mutuo, fatti salvi i casi di restituzione anticipata di immobili non di propria proprieta' in relazione anche a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lett. c); (iii) per gli immobili di proprieta' dell'Istituzione divieto di alienazione per almeno la durata del mutuo, salvo preventiva restituzione allo Stato dell'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi e degli eventuali oneri per l'estinzione del mutuo. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lett. c) in caso di alienazione di immobili di proprieta' di enti territoriali e di altri enti pubblici. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarita' contabile, ed e' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 6 aprile 2018 Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Fedeli Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 665