IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  185,  recante
«Incentivi   all'autoimprenditorialita'   e    all'autoimpiego,    in
attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»
e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   2017,   n.   123,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  1  del   summenzionato
decreto-legge, che al fine di estendere la misura «Resto al Sud» alle
imprese agricole, ha modificato l'articolo 10, comma 1,  del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n.  185,  prevedendo  che  nelle  regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,  Sardegna  e
Sicilia, in alternativa ai mutui agevolati, possa essere concesso  un
contributo  a  fondo  perduto  fino  al  35  per  cento  della  spesa
ammissibile nonche' mutui agevolati, a  un  tasso  pari  a  zero,  di
importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali  del  18   gennaio   2016   recante   «Misure   in   favore
dell'autoimprenditorialita'   in   agricoltura   e    del    ricambio
generazionale», emanato in attuazione dell'art. 10-ter, comma 1,  del
citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185; 
  Ritenuto opportuno adeguare il citato decreto del 18  gennaio  2016
alle nuove disposizioni di legge; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Modifiche all'art. 3 del D.M. 18 gennaio 2016 
 
  1. All'art. 3  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali del 18 gennaio  2016,  dopo  il  comma  1,  e'
inserito il seguente: «1-bis. Per la realizzazione  dei  progetti  di
cui all'art. 2, comma 1 nelle regioni Abruzzo, Basilicata,  Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, puo'  essere  concesso,
in alternativa ai mutui agevolati di  cui  al  comma  precedente,  un
contributo  a  fondo  perduto  fino  al  35  per  cento  della  spesa
ammissibile nonche' mutui agevolati, a  un  tasso  pari  a  zero,  di
importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.».