IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante «Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1 del summenzionato decreto-legge, che al fine di estendere la misura «Resto al Sud» alle imprese agricole, ha modificato l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, prevedendo che nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in alternativa ai mutui agevolati, possa essere concesso un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonche' mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2016 recante «Misure in favore dell'autoimprenditorialita' in agricoltura e del ricambio generazionale», emanato in attuazione dell'art. 10-ter, comma 1, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185; Ritenuto opportuno adeguare il citato decreto del 18 gennaio 2016 alle nuove disposizioni di legge; Decreta: Art. 1 Modifiche all'art. 3 del D.M. 18 gennaio 2016 1. All'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2016, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 2, comma 1 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, puo' essere concesso, in alternativa ai mutui agevolati di cui al comma precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonche' mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.».