Art. 4 Modifiche all'art. 10 del D.M. 18 gennaio 2016 1. All'art. 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica dell'articolo e' cosi sostituita: «Modalita' di erogazione delle agevolazioni»; b) al comma 1, le parole «del contratto di mutuo agevolato», sono sostituite dalle seguenti parole: «dei contratti»; e le parole «mutuo agevolato», sono sostituite dalle seguenti: «agevolazioni»; c) al comma 2, le parole «del contratto di mutuo agevolato.», sono sostituite dalle seguenti: «dei contratti di concessione delle agevolazioni.»; d) al comma 3, le parole: «della quota di mutuo agevolato corrispondente», sono sostituite dalle seguenti: «delle agevolazioni corrispondenti»; e) al comma 5, le parole: «dal contratto di mutuo agevolato.» Sono sostituite dalle seguenti: «dai contratti di concessione delle agevolazioni.»;