Art. 4 
 
 
           Modifiche all'art. 10 del D.M. 18 gennaio 2016 
 
  1. All'art. 10 del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali del 18 gennaio 2016 sono apportate le seguenti
modifiche: 
    a) la rubrica dell'articolo e'  cosi  sostituita:  «Modalita'  di
erogazione delle agevolazioni»; 
    b) al comma 1, le parole «del contratto di mutuo agevolato», sono
sostituite dalle seguenti parole: «dei contratti»; e le parole «mutuo
agevolato», sono sostituite dalle seguenti: «agevolazioni»; 
    c) al comma 2, le parole «del  contratto  di  mutuo  agevolato.»,
sono sostituite dalle seguenti: «dei contratti di  concessione  delle
agevolazioni.»; 
    d) al comma  3,  le  parole:  «della  quota  di  mutuo  agevolato
corrispondente», sono sostituite dalle seguenti: «delle  agevolazioni
corrispondenti»; 
    e) al comma 5, le parole: «dal  contratto  di  mutuo  agevolato.»
Sono sostituite dalle seguenti: «dai contratti di  concessione  delle
agevolazioni.»;