Art. 6 Esenzione dall'obbligo di notifica 1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014. 2. Sintesi delle informazioni relative al presente decreto e' trasmessa alla Commissione europea, a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 2018 Il Minsitro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 314