Art. 3 Approvazione della piattaforma 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 823 della legge e' approvata la Piattaforma, istituita tra CDP, in qualita' di Istituto nazionale di promozione, e BEI. 2. In relazione alle operazioni di finanziamento da realizzare nell'ambito della Piattaforma, l'importo massimo da garantire a valere sul Fondo e' pari a euro 730 milioni. La percentuale massima di copertura della garanzia del Fondo sui singoli Finanziamenti CDP e' pari all'80% dell'importo concesso da CDP.