Art. 4 Accantonamenti 1. Ai sensi dell'art. 5 comma 3, paragrafo (i) del Decreto, in relazione alla Piattaforma e tenuto conto dell'importo massimo da garantire a valere sul Fondo, e' accantonata, a cura del Gestore, una somma pari a euro 58,4 milioni, sulla base di una percentuale di accantonamento pari all'8%. 2. CDP comunichera' al Gestore la conclusione delle attivita' a valere sulla Piattaforma. A decorrere dalla data di ricezione della suddetta comunicazione da parte del Gestore, e ferme restando le garanzie del Fondo gia' concesse o per le quali sia stata presentata istanza ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto a tal data, (i) CDP non potra' presentare ulteriori istanze per richiedere la garanzia su operazioni a valere sulla Piattaforma, e (ii) ove a tal data CDP avesse richiesto garanzie del Fondo in relazione alla Piattaforma per un importo complessivo inferiore all'importo massimo da garantire di cui all'art. 3 comma 2, che precede, l'accantonamento relativo alla Piattaforma di cui al comma 1 che precede sara' ridotto proporzionalmente a tale importo complessivo a cura del Gestore, e le risorse conseguentemente liberate potranno rientrare nelle disponibilita' del Fondo a copertura di eventuali ulteriori impegni su piattaforme di investimento promosse da CDP. 3. Il Gestore provvedera', inoltre, a ridurre di volta in volta l'accantonamento relativo alla Piattaforma di cui al comma 1 che precede, proporzionalmente alla riduzione dell'importo massimo da garantire, che si avra' a seguito di eventuali trasferimenti, in tutto o in parte, della partecipazione di CDP ai singoli Finanziamenti CDP a terzi istituti finanziatori, come risultanti dalla rendicontazione periodica che CDP fornira' al Gestore. Le risorse conseguentemente liberate potranno rientrare nelle disponibilita' del Fondo a copertura di eventuali ulteriori impegni su piattaforme di investimento promosse da CDP.