Art. 5 
 
 
Ulteriori modalita' e condizioni di operativita' della garanzia dello
Stato in ragione delle peculiarita' delle operazioni contenute  nella
                             Piattaforma 
 
  1.  Per  ragioni  di  economicita'  e  di   efficacia   dell'azione
amministrativa, in caso  di  escussione  della  garanzia  del  Fondo,
nonche' nell'ipotesi di escussione della garanzia di  ultima  istanza
dello Stato di cui all'art. 10,  comma  1  del  decreto,  il  Gestore
potra' avvalersi direttamente di CDP, con facolta' di sub-delega, per
le procedure di recupero della somma pagata, degli interessi maturati
a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data  del  rimborso  e
delle spese sostenute. Le somme recuperate da  CDP,  al  netto  degli
eventuali  costi  di  recupero  e   in   ragione   della   rispettiva
esposizione, dovranno essere corrisposte  pro  quota  in  favore  del
Fondo ovvero, nell'ipotesi di escussione della garanzia dello  Stato,
versate all'entrata del bilancio dello Stato.