Art. 5 Ulteriori modalita' e condizioni di operativita' della garanzia dello Stato in ragione delle peculiarita' delle operazioni contenute nella Piattaforma 1. Per ragioni di economicita' e di efficacia dell'azione amministrativa, in caso di escussione della garanzia del Fondo, nonche' nell'ipotesi di escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato di cui all'art. 10, comma 1 del decreto, il Gestore potra' avvalersi direttamente di CDP, con facolta' di sub-delega, per le procedure di recupero della somma pagata, degli interessi maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute. Le somme recuperate da CDP, al netto degli eventuali costi di recupero e in ragione della rispettiva esposizione, dovranno essere corrisposte pro quota in favore del Fondo ovvero, nell'ipotesi di escussione della garanzia dello Stato, versate all'entrata del bilancio dello Stato.