Art. 6 Onerosita' della garanzia del Fondo 1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del Decreto, la garanzia del Fondo e' riconosciuta a titolo oneroso. A decorrere dalla data di concessione della garanzia, il Fondo maturera' il diritto a percepire la remunerazione per la garanzia da parte di CDP. La commissione di garanzia sara' calcolata e versata secondo le modalita' stabilite dall'art. 7, comma 1, lettera b) del Decreto, a valere sulla quota del Finanziamento CDP assistito dalla garanzia del Fondo e sara' pari (pro-quota) alla remunerazione di CDP per la concessione dei relativi Finanziamenti CDP, ad esclusione del costo della provvista finanziaria, dei costi di strutturazione e delle commissioni di gestione, come desumibili da idonea documentazione trasmessa da CDP. 2. La remunerazione dei Finanziamenti CDP e' definita in base al documento tecnico denominato «Criteri per la determinazione della remunerazione a mercato della garanzia dello Stato rilasciata a favore di CDP a valere sulla piattaforma di investimento «EFSI Thematic Investment Platform concerning Large Infrastructure Projects»». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del Decreto, la commissione di garanzia e' commisurata alla remunerazione richiesta da CDP per la partecipazione a ciascuna operazione finanziaria. In particolare: i) in caso di mancato pagamento della rata di pre-ammortamento o di ammortamento da parte del Prenditore finale, CDP non procedera' a corrispondere la commissione di garanzia al conto di Tesoreria del Fondo e potra' procedere all'escussione della garanzia ai sensi e nei termini dell'art. 8, comma 1, lettera a) del Decreto; ii) in caso di parziale pagamento della rata di pre-ammortamento o di ammortamento da parte del Prenditore finale, CDP procedera' a corrispondere la commissione di garanzia al conto di Tesoreria del Fondo solo nella misura in cui l'ammontare pagato dal Prenditore finale sia capiente a coprire il costo della provvista sostenuto da CDP e le eventuali commissioni di gestione; iii) in caso di ritardato pagamento della rata di pre-ammortamento o di ammortamento da parte del Prenditore finale, CDP retrocedera' la commissione di garanzia al conto di Tesoreria del Fondo entro trenta giorni dall'avvenuto incasso. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 marzo 2018 Il Ministro: Padoan Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 442