Art. 6 
 
 
                 Onerosita' della garanzia del Fondo 
 
  1. Ai sensi dell'art. 7,  comma  1,  lettera  b)  del  Decreto,  la
garanzia del Fondo e' riconosciuta  a  titolo  oneroso.  A  decorrere
dalla data di concessione  della  garanzia,  il  Fondo  maturera'  il
diritto a percepire la remunerazione per la garanzia da parte di CDP.
La commissione di garanzia  sara'  calcolata  e  versata  secondo  le
modalita' stabilite dall'art. 7, comma 1, lettera b) del  Decreto,  a
valere sulla quota del Finanziamento CDP assistito dalla garanzia del
Fondo e sara' pari (pro-quota)  alla  remunerazione  di  CDP  per  la
concessione dei relativi Finanziamenti CDP, ad esclusione  del  costo
della provvista finanziaria, dei  costi  di  strutturazione  e  delle
commissioni di gestione, come  desumibili  da  idonea  documentazione
trasmessa da CDP. 
  2. La remunerazione dei Finanziamenti CDP e' definita  in  base  al
documento tecnico denominato «Criteri  per  la  determinazione  della
remunerazione a mercato  della  garanzia  dello  Stato  rilasciata  a
favore di CDP  a  valere  sulla  piattaforma  di  investimento  «EFSI
Thematic  Investment   Platform   concerning   Large   Infrastructure
Projects»». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del Decreto, la
commissione di garanzia e' commisurata alla  remunerazione  richiesta
da CDP per la partecipazione a ciascuna  operazione  finanziaria.  In
particolare:  i)  in  caso  di  mancato  pagamento  della   rata   di
pre-ammortamento o di ammortamento da parte  del  Prenditore  finale,
CDP non procedera' a corrispondere  la  commissione  di  garanzia  al
conto di Tesoreria del Fondo e potra' procedere all'escussione  della
garanzia ai sensi e nei termini dell'art. 8, comma 1, lettera a)  del
Decreto;  ii)  in  caso  di  parziale   pagamento   della   rata   di
pre-ammortamento o di ammortamento da parte  del  Prenditore  finale,
CDP procedera' a corrispondere la commissione di garanzia al conto di
Tesoreria del Fondo solo nella misura in cui l'ammontare  pagato  dal
Prenditore finale sia capiente a coprire  il  costo  della  provvista
sostenuto da CDP e le eventuali commissioni di gestione; iii) in caso
di  ritardato  pagamento  della  rata  di   pre-ammortamento   o   di
ammortamento da parte del  Prenditore  finale,  CDP  retrocedera'  la
commissione di garanzia al conto di Tesoreria del Fondo entro  trenta
giorni dall'avvenuto incasso. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 15 marzo 2018 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018 
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