Art. 3 Procedure elettorali 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 11, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dall'art. 9, comma 5, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 3, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221.