IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8  aprile
2016, n. 12; 
  Visti i decreti del Ministro della salute 17  novembre  2016  e  31
gennaio  2017  con  cui   il   prof.   Mario   Melazzini   e'   stato
rispettivamente nominato e confermato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre  1996,  n.  536,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996  n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in  altri  Stati
ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei   medicinali   non   ancora
autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali
da impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da  quella
autorizzata, da erogarsi  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del richiamato decreto-legge 21 ottobre 1996 n.
536; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001; 
  Considerati la gravita'  dell'amiloidosi  a  catene  leggere  (AL),
l'assenza  di  alternative  approvate  di  trattamento,  nonche'   le
evidenze  disponibili   prodotte   nell'ambito   di   sperimentazioni
cliniche; 
  Ritenuto opportuno consentire la prescrizione del principio  attivo
pomalidomide a totale carico del Servizio sanitario nazionale  per  i
pazienti che abbiano fallito o che non sono risultati eleggibili  per
la  terapia  con  bortezomib  e  con  lenalidomide  nel   trattamento
dell'amiloidosi AL; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione  del  4,  5,  e  6
dicembre 2017- Stralcio verbale n. 29; 
  Ritenuto, pertanto, di includere il principio  attivo  pomalidomide
nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23  dicembre  1996
n. 648, per il trattamento dell'amiloidosi a catene leggere  (AL)  in
pazienti gia'  trattati  con  terapia  a  base  di  bortezomib  e  di
lenalidomide; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il principio attivo pomalidomide e' inserito, ai sensi dell'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito  dalla
legge  23  dicembre  1996,  n.   648,   nell'elenco   istituito   col
provvedimento della Commissione unica del farmaco, per le indicazioni
terapeutiche di cui all'art. 2.