Art. 2 
 
                       Interventi emergenziali 
 
  1. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi  di  cui
all'art. 1 della presente ordinanza nel limite  complessivo  di  euro
56.800.000 si provvede,  cosi'  come  stabilito  nella  delibera  del
Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, quanto ad  euro  10.778.217
mediante  corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in   conto
residui del capitolo 7648,  piano  di  gestione  2,  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e quanto ad euro 46.021.783  a  valere  sullo  stanziamento  relativo
all'anno 2018,  nell'ambito  delle  risorse  assegnate  al  Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  per  il
rifacimento della rete idrica di cui al decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  21  luglio  2017,  allegato  1,  lettera  b)
«Infrastrutture, anche relative alla rete  idrica  e  alle  opere  di
collettamento,  fognatura  e  depurazione»  con  il  quale  e'  stato
ripartito il Fondo di cui all'art.  1,  comma  140,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, pure allocate  sul  capitolo  7648,  piano  di
gestione 2, dello stato di previsione del medesimo Ministero. 
  2. Per la realizzazione degli interventi previsti all'art. 1  della
presente ordinanza si autorizza l'apertura di  apposita  contabilita'
speciale, da intestare al commissario  delegato,  nominato  ai  sensi
dell'art. 1, comma  1,  della  presente  ordinanza,  su  cui  saranno
trasferite le risorse di cui al comma 1 del presente articolo. 
  3. Il commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi
dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  4. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui  all'art.
1,  comma  2  previo   rendiconto   delle   spese   sostenute.   Tale
rendicontazione  deve  essere   supportata   da   documentazione   in
originale, da allegare  al  rendiconto  complessivo  del  commissario
delegato.