Art. 2 Interventi emergenziali 1. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza nel limite complessivo di euro 56.800.000 si provvede, cosi' come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, quanto ad euro 10.778.217 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui del capitolo 7648, piano di gestione 2, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e quanto ad euro 46.021.783 a valere sullo stanziamento relativo all'anno 2018, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il rifacimento della rete idrica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, allegato 1, lettera b) «Infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione» con il quale e' stato ripartito il Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pure allocate sul capitolo 7648, piano di gestione 2, dello stato di previsione del medesimo Ministero. 2. Per la realizzazione degli interventi previsti all'art. 1 della presente ordinanza si autorizza l'apertura di apposita contabilita' speciale, da intestare al commissario delegato, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, su cui saranno trasferite le risorse di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Il commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 4. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo del commissario delegato.