Art. 4 
 
                               Deroghe 
 
  1. Per la realizzazione dell'attivita'  di  cui  all'art.  1  della
presente   ordinanza,   nel   rispetto    dei    principi    generali
dell'ordinamento giuridico e dei vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario,  il  commissario  delegato  e  gli  eventuali   soggetti
attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base  di
apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: 
    regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  articoli  3,  5,  6,
secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; 
    regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37,  38,  39,  40,
41, 42 e 119; 
    legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis,
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,  14-quinquies,  16,  17,  19  e  20  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72; 
    decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21,
22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49. 
  2. Per l'espletamento delle attivita' previste  dall'art.  1  della
presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti  attuatori,
possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti,  delle  procedure  di
cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, in materia di contratti pubblici relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture. 
  3. Nell'espletamento dei propri compiti il commissario delegato  ed
i soggetti attuatori possono esercitare i poteri di cui ai commi 5  e
6 dell'art. 10, del decreto-legge n. 91  del  2014,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.