Art. 2 
 
             Iscrizione all'Albo e titoli professionali 
 
  1. L'iscrizione all'Albo e' subordinata al possesso  dei  requisiti
di cui  all'art.  5,  comma  3,  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.  233,  e  successive
modificazioni. 
  2. L'iscrizione all'Albo e' accompagnata dalle dizioni: «sezione  A
- Chimica», «sezione A - Fisica», «sezione B - Chimica», «sezione B -
Fisica». 
  3. Agli iscritti alla  sezione  A  dell'Albo  spettano  i  seguenti
titoli professionali: 
    a)  agli  iscritti  al  settore  Chimica  spetta  il  titolo   di
«Chimico»; 
    b) agli iscritti al settore Fisica spetta il titolo di «Fisico». 
  4. Agli iscritti alla  sezione  B  dell'Albo  spettano  i  seguenti
titoli professionali: 
    a) agli iscritti al settore Chimica spetta il titolo di  «Chimico
Iunior»; 
    b) agli iscritti al settore Fisica spetta il  titolo  di  «Fisico
Iunior». 
  5. Nell'Albo sono annotate le eventuali specializzazioni  possedute
dagli iscritti. 
  6. Il Consiglio direttivo dell'Ordine dei chimici e dei  fisici  di
appartenenza rilascia  ad  ogni  iscritto  apposita  attestazione  di
iscrizione. 
  7. L'iscritto all'Albo puo' richiedere all'Ordine di iscrizione  il
rilascio del sigillo professionale e/o la firma digitale di ruolo. 
  8.  L'iscrizione  all'Albo  determina  l'iscrizione   all'Ente   di
Previdenza  e  Assistenza  Pluricategoriale  (EPAP)  nell'ipotesi  di
esercizio delle  professioni  di  Chimico  e  Fisico,  come  definito
dall'art. 3, comma 1, del presente decreto, ai sensi dello statuto di
tale ente previdenziale.