Art. 2 Riconoscimento del credito di imposta 1. Il credito d'imposta e' concesso a ciascun esercente nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, citato in premessa, e comunque fino all'importo massimo annuo di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti. 2. Con riferimento a ciascun gruppo editoriale che ricomprenda una o piu' librerie gestite direttamente, il credito di imposta puo' essere riconosciuto complessivamente, per ciascun anno, per un importo massimo pari al 2,5 per cento delle risorse disponibili. 3. Il valore del credito di imposta massimo riconoscibile, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, e' calcolato in base alle aliquote e alle ulteriori specificazioni previste nella tabella 2, allegata al presente decreto.