Art. 3
Parametri per il calcolo del credito di imposta
1. Il credito d'imposta e' parametrato, con riferimento al singolo
punto vendita e secondo le modalita' di cui al comma 4, alle seguenti
voci:
a) Imposta municipale unica - IMU;
b) Tributo per i servizi indivisibili - TASI;
c) Tassa sui rifiuti - TARI;
d) imposta sulla pubblicita';
e) tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
f) spese per locazione, al netto IVA;
g) spese per mutuo;
h) contributi previdenziali e assistenziali per il personale
dipendente.
2. Le voci di cui al comma 1 sono da riferirsi agli importi dovuti
nell'anno precedente la richiesta di credito di imposta.
3. Per ciascuna delle voci di cui al comma 1 e' stabilito un
massimale di costo, ai fini della parametrazione del credito di
imposta teorico spettante, come indicato nella tabella 1, allegata al
presente decreto.
4. Le voci di cui al comma 1, lettere da a) a g), sono da riferirsi
ai locali dove si svolge l'attivita' di vendita di libri al
dettaglio.