Art. 3 
 
           Parametri per il calcolo del credito di imposta 
 
  1. Il credito d'imposta e' parametrato, con riferimento al  singolo
punto vendita e secondo le modalita' di cui al comma 4, alle seguenti
voci: 
    a) Imposta municipale unica - IMU; 
    b) Tributo per i servizi indivisibili - TASI; 
    c) Tassa sui rifiuti - TARI; 
    d) imposta sulla pubblicita'; 
    e) tassa per l'occupazione di suolo pubblico; 
    f) spese per locazione, al netto IVA; 
    g) spese per mutuo; 
    h) contributi previdenziali  e  assistenziali  per  il  personale
dipendente. 
  2. Le voci di cui al comma 1 sono da riferirsi agli importi  dovuti
nell'anno precedente la richiesta di credito di imposta. 
  3. Per ciascuna delle voci di  cui  al  comma  1  e'  stabilito  un
massimale di costo, ai  fini  della  parametrazione  del  credito  di
imposta teorico spettante, come indicato nella tabella 1, allegata al
presente decreto. 
  4. Le voci di cui al comma 1, lettere da a) a g), sono da riferirsi
ai  locali  dove  si  svolge  l'attivita'  di  vendita  di  libri  al
dettaglio.