Art. 3 Parametri per il calcolo del credito di imposta 1. Il credito d'imposta e' parametrato, con riferimento al singolo punto vendita e secondo le modalita' di cui al comma 4, alle seguenti voci: a) Imposta municipale unica - IMU; b) Tributo per i servizi indivisibili - TASI; c) Tassa sui rifiuti - TARI; d) imposta sulla pubblicita'; e) tassa per l'occupazione di suolo pubblico; f) spese per locazione, al netto IVA; g) spese per mutuo; h) contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente. 2. Le voci di cui al comma 1 sono da riferirsi agli importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito di imposta. 3. Per ciascuna delle voci di cui al comma 1 e' stabilito un massimale di costo, ai fini della parametrazione del credito di imposta teorico spettante, come indicato nella tabella 1, allegata al presente decreto. 4. Le voci di cui al comma 1, lettere da a) a g), sono da riferirsi ai locali dove si svolge l'attivita' di vendita di libri al dettaglio.