Art. 5
Utilizzo del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR, e e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a condizione che siano state
rispettate le procedure previste nel presente decreto. A tal fine, il
modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi
telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto
dell'operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno
lavorativo del mese successivo a quello in cui la DG biblioteche ha
comunicato ai beneficiari l'importo del credito spettante.
2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione
non deve eccedere l'importo concesso dalla DG biblioteche e istituti
culturali, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Il credito d'imposta e' indicato sia nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il
credito di imposta e' utilizzato, evidenziando distintamente
l'importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato.