Art. 5 
 
                   Utilizzo del credito d'imposta 
 
  1. Il credito d'imposta di cui al  presente  decreto  non  concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e  del
valore  della  produzione  ai  fini  dell'imposta   regionale   sulle
attivita' produttive, non rileva ai fini del  rapporto  di  cui  agli
articoli  96  e  109,  comma  5,  del   TUIR,   e   e'   utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  a  condizione  che  siano  state
rispettate le procedure previste nel presente decreto. A tal fine, il
modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite  i  servizi
telematici  offerti  dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto
dell'operazione  di  versamento,  a  decorrere  dal   decimo   giorno
lavorativo del mese successivo a quello in cui la DG  biblioteche  ha
comunicato ai beneficiari l'importo del credito spettante. 
  2. L'ammontare del credito d'imposta  utilizzato  in  compensazione
non deve eccedere l'importo concesso dalla DG biblioteche e  istituti
culturali, pena lo scarto dell'operazione di versamento. 
  3. Il credito d'imposta e' indicato  sia  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta  in  cui  il
credito  di  imposta  e'   utilizzato,   evidenziando   distintamente
l'importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato.