Art. 7 Monitoraggio e sanzioni 1. La DG biblioteche e istituti culturali, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 2. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato e' effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito e' stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi. 3. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente alla DG biblioteche e istituti culturali l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo. A tal fine, la DG biblioteche e istituti culturali comunica tempestivamente all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche e termini definiti d'intesa, i dati dei soggetti ai quali e' stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi, nonche' le eventuali variazioni o revoche intervenute. 4. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo, l'Agenzia delle entrate e la DG biblioteche e istituti culturali concordano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le modalita' telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate dal presente decreto utilizzate in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 5. La DG biblioteche e istituti culturali puo' in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilita' dei benefici previsti nel presente decreto. 6. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attivita' di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali da parte dei beneficiari, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni. 7. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG biblioteche e istituti culturali l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilita' ai benefici previsti dal presente decreto. 8. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni ai sensi del comma 7 del presente articolo o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, e' disposta la revoca del contributo concesso e la sua intera restituzione, maggiorata di interessi e sanzioni secondo legge.