Art. 7
Monitoraggio e sanzioni
1. La DG biblioteche e istituti culturali, qualora, a seguito dei
controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale,
dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, per il mancato
rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa
dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato
determinato l'importo fruito, provvede al recupero del relativo
importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato e'
effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello
in cui il credito e' stato revocato o rideterminato. Per quanto non
espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le
disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e
contenzioso, previste per le imposte sui redditi.
3. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente alla DG
biblioteche e istituti culturali l'eventuale indebita fruizione,
totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo. A tal fine, la DG biblioteche
e istituti culturali comunica tempestivamente all'Agenzia delle
entrate, con modalita' telematiche e termini definiti d'intesa, i
dati dei soggetti ai quali e' stato riconosciuto il credito
d'imposta, con i relativi importi, nonche' le eventuali variazioni o
revoche intervenute.
4. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo, l'Agenzia
delle entrate e la DG biblioteche e istituti culturali concordano,
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, le modalita' telematiche per la trasmissione dei dati
relativi alle agevolazioni disciplinate dal presente decreto
utilizzate in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. La DG biblioteche e istituti culturali puo' in ogni momento
richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di
verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di
ammissibilita' dei benefici previsti nel presente decreto.
6. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri
istituzionali in materia di attivita' di controllo sul corretto
adempimento degli obblighi contributivi e fiscali da parte dei
beneficiari, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia
tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta
fruizione delle agevolazioni.
7. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi del
presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG
biblioteche e istituti culturali l'eventuale perdita dei requisiti di
ammissibilita' ai benefici previsti dal presente decreto.
8. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni ai
sensi del comma 7 del presente articolo o di falsa documentazione
prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento dei crediti
d'imposta di cui al presente decreto, e' disposta la revoca del
contributo concesso e la sua intera restituzione, maggiorata di
interessi e sanzioni secondo legge.