Art. 7 
 
                       Monitoraggio e sanzioni 
 
   1. La DG biblioteche e istituti culturali, qualora, a seguito  dei
controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione,  anche  parziale,
dei crediti d'imposta di cui al  presente  decreto,  per  il  mancato
rispetto delle condizioni  richieste  dalla  norma,  ovvero  a  causa
dell'inammissibilita'  dei  costi  sulla  base  dei  quali  e'  stato
determinato l'importo  fruito,  provvede  al  recupero  del  relativo
importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 
  2. Il recupero del credito d'imposta  indebitamente  utilizzato  e'
effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo  a  quello
in cui il credito e' stato revocato o rideterminato. Per  quanto  non
espressamente disciplinato dal  presente  decreto,  si  applicano  le
disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione  e
contenzioso, previste per le imposte sui redditi. 
  3.  L'Agenzia  delle  entrate  comunica  telematicamente  alla   DG
biblioteche e  istituti  culturali  l'eventuale  indebita  fruizione,
totale o parziale,  del  credito  di  imposta  accertata  nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo. A tal fine, la DG  biblioteche
e  istituti  culturali  comunica  tempestivamente  all'Agenzia  delle
entrate, con modalita' telematiche e  termini  definiti  d'intesa,  i
dati  dei  soggetti  ai  quali  e'  stato  riconosciuto  il   credito
d'imposta, con i relativi importi, nonche' le eventuali variazioni  o
revoche intervenute. 
  4. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio  e  controllo,  l'Agenzia
delle entrate e la DG biblioteche e  istituti  culturali  concordano,
entro sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto, le  modalita'  telematiche  per  la  trasmissione  dei  dati
relativi  alle  agevolazioni  disciplinate   dal   presente   decreto
utilizzate  in  compensazione  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  5. La DG biblioteche e istituti  culturali  puo'  in  ogni  momento
richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria  al  fine  di
verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai  requisiti  di
ammissibilita' dei benefici previsti nel presente decreto. 
  6. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri
istituzionali in materia  di  attivita'  di  controllo  sul  corretto
adempimento degli  obblighi  contributivi  e  fiscali  da  parte  dei
beneficiari, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia
tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica  della  corretta
fruizione delle agevolazioni. 
  7. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi  del
presente decreto sono tenuti a  comunicare  tempestivamente  alla  DG
biblioteche e istituti culturali l'eventuale perdita dei requisiti di
ammissibilita' ai benefici previsti dal presente decreto. 
  8. In caso di dichiarazioni mendaci o di  omesse  comunicazioni  ai
sensi del comma 7 del presente articolo  o  di  falsa  documentazione
prodotta in sede di  richiesta  per  il  riconoscimento  dei  crediti
d'imposta di cui al presente  decreto,  e'  disposta  la  revoca  del
contributo concesso e  la  sua  intera  restituzione,  maggiorata  di
interessi e sanzioni secondo legge.