IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  coordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre  2016,
con il quale l'on. dott. Luca Lotti e' stato nominato Ministro  senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
dicembre 2016, con  il  quale  all'on.  dott.  Luca  Lotti  e'  stato
conferito l'incarico in materia di sport; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
gennaio 2017, recante la delega  delle  funzioni  al  Ministro  senza
portafoglio on. dott. Luca Lotti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri», come modificato  dal  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  7  giugno  2016,
registrato alla Corte dei conti il 14 giungo  2016,  n.  1616,  e  in
particolare l'art. 26, con il quale e' stato costituito,  nell'ambito
della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autonomo «Ufficio  per
lo sport»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 363, della predetta  legge  27
dicembre  2017,  n.  205,  che  riconosce  a  tutte  le  imprese   un
contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti  del  3  per
mille dei ricavi  annui,  pari  al  50  per  cento  delle  erogazioni
liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso  dell'anno
solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti
sportivi pubblici, ancorche' destinati ai soggetti concessionari; 
  Visto inoltre l'art. 1, comma 364, della medesima legge 27 dicembre
2017, n. 205, che stabilisce che il credito d'imposta di cui al comma
363 sia utilizzabile nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di
euro, esclusivamente in  compensazione  ai  sensi  dell'art.  17  del
decreto  legislativo  9   luglio   1997,   n.   241,   e   successive
modificazioni, in tre quote annuali di pari importo e che non  rileva
ai fini delle imposte sui  redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive; 
  Visto ancora l'art. 1, comma 365, della medesima legge 27  dicembre
2017, n. 205,  ai  sensi  del  quale  i  soggetti  beneficiari  delle
erogazioni liberali  comunicano  immediatamente  all'Ufficio  per  lo
sport presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  l'ammontare
delle  somme   ricevute   e   la   loro   destinazione,   provvedendo
contestualmente a darne adeguata pubblicita' attraverso l'utilizzo di
mezzi  informatici,  nonche',  entro  il  30  giugno  di  ogni   anno
successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori
di restauro o ristrutturazione, lo stato di avanzamento  dei  lavori,
anche mediante una rendicontazione delle modalita' di utilizzo  delle
somme erogate; 
  Considerato che l'Ufficio per lo Sport  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri  provvede  all'attuazione  dello  Sport  bonus
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in  materia  edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e in particolare l'art. 3, comma 1,
lettere c) e d), recante la definizione degli interventi  edilizi  di
restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», e in
particolare l'art. 17, che prevede la compensabilita'  di  crediti  e
debiti tributari e previdenziali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  22  dicembre
1986, n. 917, recante il testo unico delle  imposte  sui  redditi,  e
successive modificazioni e integrazioni, con particolare  riferimento
agli articoli 61 e 109, comma 5; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  recante  disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria  anche  in  adeguamento  alla  normativa
comunitaria, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2010, n. 73, e in particolare  l'art.  1,  comma  6,  in  materia  di
procedure di recupero nei casi di utilizzo  illegittimo  dei  crediti
d'imposta; 
  Visto infine l'art. 1, comma 366, della medesima legge 27  dicembre
2017, n. 205, che ha attribuito  a  un  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, da  adottare  in  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla  data  di
entrata in vigore del provvedimento, il  compito  di  individuare  le
disposizioni applicative  necessarie  all'attuazione  dell'incentivo,
anche al fine del rispetto del limite di spesa di 10 milioni di  euro
stabilito dal comma 364; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto  reca  le  disposizioni  di  attuazione  del
contributo, sotto forma di credito d'imposta di cui all'art. 1, commi
da 363 a 366, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le erogazioni
liberali in denaro effettuate nel corso  dell'anno  solare  2018  per
interventi di restauro o  ristrutturazione  degli  impianti  sportivi
pubblici, ancorche' destinati ai soggetti concessionari.