IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale l'on. dott. Luca Lotti e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2016, con il quale all'on. dott. Luca Lotti e' stato conferito l'incarico in materia di sport; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017, recante la delega delle funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott. Luca Lotti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 giungo 2016, n. 1616, e in particolare l'art. 26, con il quale e' stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autonomo «Ufficio per lo sport»; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; Visto in particolare l'art. 1, comma 363, della predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, che riconosce a tutte le imprese un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorche' destinati ai soggetti concessionari; Visto inoltre l'art. 1, comma 364, della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce che il credito d'imposta di cui al comma 363 sia utilizzabile nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo e che non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Visto ancora l'art. 1, comma 365, della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi del quale i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicita' attraverso l'utilizzo di mezzi informatici, nonche', entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalita' di utilizzo delle somme erogate; Considerato che l'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione dello Sport bonus nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e in particolare l'art. 3, comma 1, lettere c) e d), recante la definizione degli interventi edilizi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», e in particolare l'art. 17, che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; Visto infine l'art. 1, comma 366, della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il compito di individuare le disposizioni applicative necessarie all'attuazione dell'incentivo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro stabilito dal comma 364; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione del contributo, sotto forma di credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 363 a 366, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici, ancorche' destinati ai soggetti concessionari.