Art. 3 Ambito oggettivo 1. Lo Sport bonus e' riconosciuto, nel limite del tre per mille dei ricavi annui, nella misura del cinquanta per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000,00 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 e finalizzate alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo nonche' di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ancorche' in regime di concessione amministrativa.