Art. 5 
 
                      Ottenimento del beneficio 
 
  1. L'importo di cui all'art. 1, comma 364, della legge 27  dicembre
2017, n. 205, e' suddiviso in due tranche di cinque milioni di euro e
lo  Sport  bonus  e'  riconosciuto  in  due  finestre  temporali   di
centoventi giorni ciascuna,  che  si  aprono  rispettivamente  il  1°
aprile e il 20 agosto 2018. 
  2. Chiunque intenda usufruire dello sport  bonus  ne  fa  richiesta
all'Ufficio per lo Sport  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri entro trenta giorni dall'apertura di ciascuna  finestra.  La
richiesta  e'  effettuata  mediante  invio  per   posta   elettronica
certificata  di  apposito  modulo  reperibile   sul   sito   internet
istituzionale del predetto Ufficio, nel quale sono indicati l'importo
dell'erogazione  liberale  e  il  soggetto  designato  quale   futuro
beneficiario. 
  3. Nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui  al
comma precedente, l'Ufficio per lo sport pubblica  sul  proprio  sito
internet istituzionale l'elenco degli ammessi  al  beneficio  fiscale
secondo il criterio temporale di  ricevimento  delle  richieste  sino
all'esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra. Entro
i dieci giorni successivi alla pubblicazione della  graduatoria,  chi
ne ha ancora interesse eroga l'importo indicato  nella  richiesta  in
favore del beneficiario designato,  il  quale  ne  da'  comunicazione
all'Ufficio per lo sport entro dieci giorni tramite invio  per  posta
elettronica certificata di un apposito  modulo  reperibile  sul  sito
internet istituzionale del predetto  Ufficio,  indicando  la  data  e
l'ammontare della donazione. 
  4. Entro venti giorni dal ricevimento delle comunicazioni l'Ufficio
per  lo  sport,  accertata  la  corrispondenza   delle   informazioni
contenute in ciascuna di esse con quelle  della  relativa  richiesta,
pubblica  sul  proprio  sito  internet  istituzionale  l'elenco   dei
soggetti a cui e' riconosciuto il beneficio fiscale. 
  5. Qualora l'ammontare complessivo dei contributi riconosciuti  sia
inferiore alla disponibilita' della  finestra  di  riferimento  e  vi
siano  delle  richieste  inviate  ai  sensi  del  comma   2   rimaste
insoddisfatte,  l'Ufficio  per  lo  sport  pubblica,  contestualmente
all'elenco  di  cui  al  comma  precedente,  quello  degli  ulteriori
soggetti ammessi, sino  all'esaurimento  delle  risorse  disponibili.
Questi, ove ancora interessati, erogano entro dieci giorni  l'importo
indicato nella richiesta in favore  del  beneficiario  designato,  il
quale ne da' comunicazione nei successivi  dieci  giorni  all'Ufficio
per lo sport secondo le modalita' indicate al comma 3.  Accertata  la
corrispondenza delle informazioni contenute  nelle  comunicazioni  di
cui al  periodo  precedente  con  quelle  della  relativa  richiesta,
l'Ufficio per lo sport pubblica entro dieci giorni sul  proprio  sito
internet istituzionale l'elenco degli ulteriori  soggetti  a  cui  e'
riconosciuto il beneficio fiscale. 
  6. Le somme eventualmente rimaste inutilizzate nella prima finestra
confluiscono in quella successiva. 
  7. Gli elenchi formati dall'Ufficio per lo sport ai sensi dei commi
3,  4  e  5  del  presente  articolo  sono  pubblicati  con  la  sola
indicazione del numero seriale di ciascuna richiesta.