Art. 5 Ottenimento del beneficio 1. L'importo di cui all'art. 1, comma 364, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' suddiviso in due tranche di cinque milioni di euro e lo Sport bonus e' riconosciuto in due finestre temporali di centoventi giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 1° aprile e il 20 agosto 2018. 2. Chiunque intenda usufruire dello sport bonus ne fa richiesta all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dall'apertura di ciascuna finestra. La richiesta e' effettuata mediante invio per posta elettronica certificata di apposito modulo reperibile sul sito internet istituzionale del predetto Ufficio, nel quale sono indicati l'importo dell'erogazione liberale e il soggetto designato quale futuro beneficiario. 3. Nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, l'Ufficio per lo sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all'esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, chi ne ha ancora interesse eroga l'importo indicato nella richiesta in favore del beneficiario designato, il quale ne da' comunicazione all'Ufficio per lo sport entro dieci giorni tramite invio per posta elettronica certificata di un apposito modulo reperibile sul sito internet istituzionale del predetto Ufficio, indicando la data e l'ammontare della donazione. 4. Entro venti giorni dal ricevimento delle comunicazioni l'Ufficio per lo sport, accertata la corrispondenza delle informazioni contenute in ciascuna di esse con quelle della relativa richiesta, pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco dei soggetti a cui e' riconosciuto il beneficio fiscale. 5. Qualora l'ammontare complessivo dei contributi riconosciuti sia inferiore alla disponibilita' della finestra di riferimento e vi siano delle richieste inviate ai sensi del comma 2 rimaste insoddisfatte, l'Ufficio per lo sport pubblica, contestualmente all'elenco di cui al comma precedente, quello degli ulteriori soggetti ammessi, sino all'esaurimento delle risorse disponibili. Questi, ove ancora interessati, erogano entro dieci giorni l'importo indicato nella richiesta in favore del beneficiario designato, il quale ne da' comunicazione nei successivi dieci giorni all'Ufficio per lo sport secondo le modalita' indicate al comma 3. Accertata la corrispondenza delle informazioni contenute nelle comunicazioni di cui al periodo precedente con quelle della relativa richiesta, l'Ufficio per lo sport pubblica entro dieci giorni sul proprio sito internet istituzionale l'elenco degli ulteriori soggetti a cui e' riconosciuto il beneficio fiscale. 6. Le somme eventualmente rimaste inutilizzate nella prima finestra confluiscono in quella successiva. 7. Gli elenchi formati dall'Ufficio per lo sport ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo sono pubblicati con la sola indicazione del numero seriale di ciascuna richiesta.