Art. 6 Fruizione del credito d'imposta 1. Il credito d'imposta e' utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ufficio per lo sport dell'elenco dei soggetti cui e' riconosciuto il credito medesimo, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dall'Ufficio per lo sport, pena lo scarto del modello F24. Ai fini del controllo degli utilizzi delle tre quote annuali del credito d'imposta, l'Ufficio per lo sport, prima della pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale dell'elenco dei soggetti cui e' riconosciuto il credito, trasmette detto elenco all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa indicando i codici fiscali di tali soggetti e l'importo del credito riconosciuto a ciascuno di essi, nonche' le eventuali variazioni e revoche. 2. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia. 3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.