Art. 7 
 
               Cause di revoca e procedure di recupero 
            del credito d'imposta illegittimamente fruito 
 
  1. Il credito d'imposta e' revocato nel caso in cui venga accertata
l'insussistenza di uno dei requisiti previsti. 
  2. Sono fatte salve  le  eventuali  conseguenze  di  legge  civile,
penale e amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero  del
beneficio indebitamente fruito. 
  3. L'Agenzia delle entrate trasmette all'Ufficio per lo sport,  con
modalita' telematiche e secondo termini definiti  d'intesa,  l'elenco
delle imprese  che  hanno  utilizzato  in  compensazione  il  credito
d'imposta, con i relativi importi. 
  4.   Qualora   l'Agenzia   delle   entrate   accerti,   nell'ambito
dell'ordinaria   attivita'   di   controllo,   l'eventuale   indebita
fruizione, totale  o  parziale,  del  credito  d'imposta  di  cui  al
presente decreto, la stessa ne da' comunicazione  in  via  telematica
all'Ufficio  per  lo  sport,  che  previe  verifiche  per  quanto  di
competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di
interessi e sanzioni secondo legge.