Art. 3
Autorita' competenti RID
1. Al Dipartimento in qualita' di Autorita' competente sono
attribuite fra quelle previste nel testo del RID le competenze in
materia di:
a. relazioni con organismi internazionali;
b. aspetti attinenti all'intermodalita' del trasporto di merci
pericolose;
c. approvazione della classificazione di pericolo delle sostanze;
d. autorizzazioni al trasporto per i casi previsti ai comma 5 e 6
dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980 n. 753, cosi' come modificato dall'art. 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010 n. 35;
e. stipula e notifica di accordi multilaterali tra Stati, in
deroga alle disposizioni del RID;
f. riconoscimento, notifica e vigilanza di Organismi di
certificazione ed ispezione per attivita' svolte in ambito RID;
g. rilascio del certificato di formazione professionale di
consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose per
ferrovia.
2. Restano fermi i compiti e le responsabilita' gia' attribuiti
dalla normativa vigente ad altri Organi statali e regionali riguardo
alla vigilanza ed accertamento delle violazioni alle disposizioni in
materia di trasporto di merci pericolose per ferrovia.