Art. 4
ANSF
1. L'ANSF nell'ambito della propria attivita' sul trasporto di
merci pericolose svolge i seguenti compiti:
a) monitora nell'ambito dei controlli a campione in forma di
audit, sopralluoghi ed ispezioni l'adeguatezza dei sistemi di
gestione della sicurezza delle imprese ferroviarie e dei gestori
delle infrastrutture ferroviari, con particolare riguardo alla
formazione del personale circa l'assolvimento degli obblighi di cui
alla sezione 1.4.3.6 ed al capitolo 1.11 del RID;
b) propone al Dipartimento, se del caso, un elenco di misure per
l'individuazione, la classificazione e la gestione delle non
conformita' e dei rilievi e ove approvate le fa proprie ed emana le
relative disposizioni e se del caso le sanzioni a carico dei soggetti
coinvolti nel trasporto di merci pericolose per ferrovia in
applicazione dell'art. 18 della legge n. 122/2016;
c) garantisce idoneo supporto tecnico per la formazione,
l'addestramento e l'aggiornamento professionale del personale POLFER
dedicato alle attivita' di vigilanza e controllo;
d) nell'ambito della relazione annuale che trasmette al
Dipartimento sulle attivita' svolte fornisce, anche sulla base delle
risultanze delle attivita' di vigilanza condotte, eventuali
segnalazioni, contributi e valutazioni tecniche per l'emanazione di
eventuali ulteriori disposizioni in materia di trasporto per ferrovia
di merci pericolose ivi comprese proposte di norme concernenti
disposizioni transitorie aggiuntive di interesse nazionale e
prescrizioni ai fini dell'autorizzazione di cui al art. 3 comma 2
lettera d;
e) promuove e sostiene anche su input del Dipartimento scambi di
esperienze con le autorita' di vigilanza e controllo di altri Stati;
f) emana apposite linee guida al fine di garantire la sicurezza
nei casi di cui al punto 1.4.2.2.4 del RID relativi alla prosecuzione
del trasporto per il quale non e' possibile il ripristino della
conformita' al RID;
g) cura l'ammissione tecnica e l'autorizzazione di messa in
servizio di carri adibiti al trasporto di merci pericolose nonche' le
eventuali modifiche del fascicolo e del libretto cisterna anche
acquisendo le certificazioni relative al RID rilasciate dagli
organismi a tal fine riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
h) garantisce che la formazione dei cui al capitolo 1.3 del RID
sia accessibile a tutti anche attraverso i Centri di formazione
riconosciuti, in osservanza dell'art. 17 del decreto legislativo n.
162/2007ยป.;
i) segnala eventuali criticita' e fornisce al Dipartimento tutto
il necessario supporto per la formazione della posizione italiana in
seno ai consessi istituzionali sia nazionali che internazionali (UE,
OTIF, UNECE).