Art. 5
RFI
1. RFI garantisce l'assolvimento degli obblighi di cui alla
sottosezione 1.4.3.6 ed ai capitoli 1.10 ed 1.11 del RID, anche
attraverso il proprio Responsabile di scalo, secondo quanto previsto
nei propri sistemi di gestione della sicurezza.
2. RFI provvede a:
a. predisporre una pianificazione annuale delle attivita' di
controllo per verificare la conformita' al RID dei trasporti di merci
pericolose per come previsti dalla sez. 1.8.1 del RID ed ad
effettuare controlli a campione o mirati su richiesta di ANSF o del
Dipartimento;
b. emanare proprie disposizioni ed a fornire la necessaria
assistenza amministrativa al trasportatore rispetto a quanto previsto
al punto 1.4.2.2.4 del RID, nel rispetto dei principi indicati da
ANSF;
c. fornire supporto tecnico all'autorita' competente di cui al
precedente art. 3 ed ad ANSF in ordine a:
disposizioni di standard tecnici e tecnologici e di procedure
applicative per il trasporto di merci pericolose su ferrovia;
autorizzazioni al trasporto di particolari merci pericolose
(esplosivi radioattivi, infettanti e particolari perossidi) e di
materie non ricomprese in quelle gia' autorizzate nel certificato di
omologazione della cisterna;
deroghe temporanee nazionali e proposte di accordi
multilaterali;
d. segnalare eventuali criticita' e fornire al Dipartimento tutte
le necessarie informazioni per la formazione della posizione italiana
in seno ai consessi istituzionali sia nazionali che internazionali
(UE, OTIF, UNECE);
e. garantire con proprie disposizioni affinche' sulle proprie
linee e nei propri scali venga predisposto da parte degli operatori
coinvolti un servizio di ripristino delle anormalita' rilevate ai
fini della prosecuzione del trasporto in tempi brevi, anche
attraverso l'inserimento di specifiche penalita' contrattuali;
f. supportare il Dipartimento nelle attivita' di sviluppo di
piattaforme logistiche ed informatiche nazionali ed europee volte a
garantire l'incremento della sicurezza e la tracciabilita' delle
informazioni relativamente al trasporto di merci pericolose.