Art. 7
Obblighi per tutti i soggetti coinvolti nel trasporto di merci
pericolose per ferrovia
1. Tutti gli operatori della catena logistica che hanno
responsabilita' nel trasporto di merci pericolose per ferrovia sono
tenuti a:
a) rispettare gli obblighi loro assegnati dal RID con particolare
riguardo a quelli richiamati, nelle sezioni 1.4.2 e 1.4.3;
b) garantire anche attraverso specifiche clausole contrattali
ovvero attraverso accordi con societa' terze il ripristino delle
anormalita' minori rilevate dalle autorita' di controllo o da altri
soggetti coinvolti nel trasporto sia lungo la rete che presso gli
scali terminali al fine di consentire la prosecuzione in tempi brevi
del trasporto;
c) garantire in maniera tracciabile l'avvenuto assolvimento dei
succitati obblighi.
2. In particolare le imprese ferroviarie e le imprese che
forniscono il servizio di manovra o che effettuano attivita' di
trasporto ferroviario di merci pericolose devono prevedere, anche
all'interno dei propri sistemi di gestione della sicurezza, che i
responsabili di scalo dell'impresa imprese:
forniscano al gestore tutte le informazioni attinenti
all'attivita' nel trasporto di merci pericolose delle imprese
ferroviarie necessarie per l'elaborazione delle «Procedure
organizzative»;
attivino anche attraverso strumenti informatici gli specifici
accordi con le ditte speditrici e destinatarie, previsti dal decreto
del Ministero dell'ambiente del 20 ottobre 1998, finalizzati ad
assicurare la prenotazione della partenza e l'informazione della
consegna delle unita' di carico e/o dei carri al fine di evitare le
soste al di fuori degli stabilimenti di arrivo;
elaborino le procedure di controllo e verifica visiva
dell'integrita' e idoneita' di ogni singolo carro prima della
partenza;
rispettino le disposizioni di sicurezza previste, in particolare
quelle inerenti alla permanenza nello scalo dei carri di merci
pericolose;
verifichino che le ditte speditrici/destinatarie adempiano a
quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente del 20
ottobre 1998 (dotazione di apparecchiature portatili di rilevazione
gas, di materiali per l'assorbimento e il contenimento dello
spandimento dei liquidi pericolosi ed elaborazione delle procedure di
controllo e verifica visiva dell'integrita' e idoneita' di ogni
singolo carro prima dello svincolo);
prevedano apposite procedure e specifiche clausole contrattuali
per garantire in tempi brevi il ripristino in loco di piccole
anomalie.
Le suddette attivita', ricomprese tra quelle relative al trasporto
di merci pericolose, saranno oggetto di controllo da parte dei
soggetti individuati dalla vigente normativa (RFI, ANSF e POLFER).