Art. 2
Presentazione delle domande
1. Possono presentare domanda di pensione, in applicazione del
beneficio di cui all'art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui
all'art. 1, comma 148, della predetta legge.
2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, in modalita'
esclusivamente telematica, all'Istituto nazionale previdenza sociale
- INPS, secondo il modello predisposto dall'Istituto e approvato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. La domanda e' corredata dalla dichiarazione del datore di
lavoro, resa su modulo predisposto dall'INPS e che costituisce parte
integrante del modello di cui al comma 2, attestante i periodi di
svolgimento delle professioni di cui all'allegato B del decreto
ministeriale di cui all'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 resi alle proprie dipendenze, il contratto collettivo
applicato, il livello di inquadramento attribuito, le mansioni
svolte, nonche' il relativo codice professionale ISTAT ove previsto.
4. Le domande presentate con modalita' diverse da quelle di cui al
comma 2 sono irricevibili.