Art. 3 
 
 
          Elementi documentali di valutazione delle domande 
 
  1. Il diritto al beneficio e' comprovato  attraverso  la  verifica,
anche d'ufficio, delle comunicazioni  obbligatorie  del  rapporto  di
lavoro ai sensi dell'art. 1, comma  1180,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296. 
  2. In mancanza della comunicazione obbligatoria di cui al comma  1,
il diritto puo' essere provato anche per  mezzo  della  dichiarazione
del datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 3. 
  3. In caso di mancanza delle comunicazioni di  cui  al  comma  1  e
della dichiarazione di cui  al  comma  2  per  accertabile  oggettiva
impossibilita', per cessazione dell'attivita', del datore  di  lavoro
di renderla, il lavoratore puo' allegare alla domanda di cui all'art.
2 una dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, attestante i periodi di svolgimento  delle  professioni
di cui all'allegato B del decreto ministeriale  di  cui  all'art.  1,
comma 153, della legge 27  dicembre  2017,  il  contratto  collettivo
applicato, le mansioni svolte il livello di inquadramento attribuito,
nonche' il relativo codice professionale ISTAT ove previsto.