IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
secondo cui le amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici  ivi  compresi
quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014,  ad  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al  personale  di  ruolo  cessato  nell'anno
precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella  misura
del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per  l'anno  2016,
dell'80 per cento per l'anno 2017, del  100  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2018; 
  Visto l'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   secondo   cui    le
amministrazioni, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n.  90
del 2014, possono procedere, per gli  anni  2016,  2017  e  2018,  ad
assunzioni di  personale  a  tempo  indeterminato  di  qualifica  non
dirigenziale   nel   limite   di   un   contingente   di    personale
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari  al
25 per  cento  di  quella  relativa  al  medesimo  personale  cessato
nell'anno precedente. Resta escluso  dalle  disposizioni  di  cui  al
presente comma il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto l'art. 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui «Qualora per  ciascun  ente
le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute
nell'anno  precedente,  riferite  a  ciascun  anno,  siano  inferiori
all'unita', le quote  non  utilizzate  possono  essere  cumulate  con
quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino
al raggiungimento dell'unita'»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 35,  comma  4,
secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
autorizzati  l'avvio  delle  procedure  concorsuali  e  le   relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie  e  degli  enti  pubblici  non
economici; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
e l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le
assunzioni sono autorizzate con il decreto  e  le  procedure  di  cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla
base della programmazione  del  fabbisogno,  corredata  da  analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e  delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei correlati oneri. A decorrere  dall'anno  2014  e'  consentito  il
cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco  temporale
non superiore a tre  anni,  nel  rispetto  della  programmazione  del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75  ed   in
particolare l'art. 20, comma 1, 2 e 3, concernente il superamento del
precariato nelle pubbliche amministrazioni; 
  Vista la circolare del 23 novembre 2017, n. 3 del Ministro  per  la
semplificazione e  la  pubblica  amministrazione  avente  ad  oggetto
«Indirizzi operativi in  materia  di  valorizzazione  dell'esperienza
professionale del personale con  contratto  di  lavoro  flessibile  e
superamento del precariato»; 
  Vista la circolare del 9 gennaio 2018, n. 1  del  Ministro  per  la
semplificazione e  la  pubblica  amministrazione  avente  ad  oggetto
«Legge di bilancio 2018 - integrazioni alla circolare del 23 novembre
2017, n. 3»; 
  Visto il Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto funzioni centrali per  il  triennio  2016-2018
sottoscritto in data 12 febbraio 2018; 
  Ritenuta la necessita' di autorizzare, per  le  amministrazioni  di
cui all'art. 3, comma  l,  del  decreto-legge  n.  90  del  2014,  le
assunzioni di cui al succitato art. 20 del decreto legislativo n.  75
del 2017  con  le  modalita'  dell'art.  35,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto,  altresi',  l'art.  6,  comma  4,   del   predetto   decreto
legislativo n. 165 del 2001, secondo il quale  nelle  amministrazioni
statali, il piano  triennale  di  fabbisogno  di  personale  adottato
annualmente dall'organo  di  vertice,  e'  approvato,  anche  per  le
finalita' di cui all'art. 35, comma 4, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o  del  Ministro  delegato,  su  proposta  del
Ministro competente, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze.  Per  le  altre  amministrazioni  pubbliche  il  piano
triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, e' approvato  secondo
le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti; 
  Vista la disposizione transitoria dell'art. 22, comma l, del citato
decreto legislativo n. 75 del 2017 secondo  cui  il  divieto  di  cui
all'art. 6, comma 6, del decreto  legislativo  n.  165  del  2001  si
applica a decorrere dal 30 marzo 2018  e  comunque  solo  decorso  il
termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  delle  linee  di
indirizzo per la pianificazione di personale di  cui  all'art.  6-ter
del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in  particolare  l'art.
1, comma 1148, lett. a) con il quale si dispone che l'efficacia delle
graduatorie dei concorsi pubblici delle  amministrazioni  soggette  a
limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre  2018,
ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa  assunzione
dei vincitori e, per  gli  idonei,  l'eventuale  termine  di  maggior
durata della graduatoria ai sensi  dell'art.  35,  comma  5-ter,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in  particolare  l'art.
1, comma 1148, lett. d) che ha modificato  l'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con  modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, con il quale si dispone  che  il
termine  per  procedere  alle  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013,
2014,  2015  e  2016,  previste  dall'art.  3,  commi  l  e  2,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  dall'art.  66,  commi  9-bis  e
13-bis del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2018  e  le  relative
autorizzazioni ad assumere, ove  previste,  possono  essere  concesse
entro il 31 dicembre 2018; 
  Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo
cui  per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad   ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli  enti  di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove  procedure  concorsuali,
ai sensi dell'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  e'  subordinata  alla
verifica: a)  dell'avvenuta  immissione  in  servizio,  nella  stessa
amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle   proprie
graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato  per  qualsiasi   qualifica,   salve   comprovate   non
temporanee  necessita'  organizzative  adeguatamente   motivate;   b)
dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle
proprie graduatorie vigenti e approvate  a  partire  dal  1°  gennaio
2007, relative alle  professionalita'  necessarie  anche  secondo  un
criterio di equivalenza; 
  Visto l'art. 4, comma 3-quinquies, del  decreto-legge  n.  101  del
2013, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio  2014,  il  reclutamento
dei  dirigenti  e  delle  figure  professionali  comuni  a  tutte  le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  si
svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di
imparzialita', trasparenza e buon andamento. I  concorsi  unici  sono
organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza   pubblica,   anche   avvalendosi   della   Commissione   per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio  1994,
previa  ricognizione  del  fabbisogno   presso   le   amministrazioni
interessate, nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari  in  materia  di
assunzioni a tempo indeterminato; 
  Visto l'art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge 31  agosto  2013,
n. 101, il quale dispone che «Con le modalita' di  cui  all'art.  35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni
e gli  enti  ivi  indicati  possono  essere  autorizzati  a  svolgere
direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'.  Le
regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al
comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano  ad  attingere
alle relative graduatorie in caso di  fabbisogno,  nel  rispetto  dei
vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la
massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  garantisce,
mediante pubblicazione nel proprio sito  internet  istituzionale,  la
diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura  di
reclutamento e selezione»; 
  Visto l'art. 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
come modificato dal decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui, fermo
restando il divieto di effettuare,  nelle  qualifiche  o  nelle  aree
interessate  da  posizioni  soprannumerarie,  nuove   assunzioni   di
personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree,  da
computarsi al netto di un numero di posti equivalente  dal  punto  di
vista finanziario al complesso delle unita' soprannumerarie; 
  Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178, con il quale
e' stata  disposta  la  riorganizzazione  dell'Associazione  italiana
della Croce Rossa  (C.R.I.),  a  norma  dell'art.  2  della  legge  4
novembre 2010, n. 183; 
  Visto l'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.
11, come modificato dall'art. 1, comma 398, della legge  28  dicembre
2015 n. 208; 
  Visto l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre  2016,
n. 219 con il quale si dispone che «Le camere di commercio, all'esito
del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa  di  cui  al
comma 3, comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero
al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e al Ministero dello  sviluppo  economico.  Il
suddetto personale soprannumerario e' ricollocato, nel rispetto delle
modalita' e dei criteri definiti dal decreto adottato  in  attuazione
dell'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con  le
procedure di cui al comma 7, a  valere  sul  dieci  per  cento  delle
facolta' di assunzione previste dalla normativa vigente per gli  anni
2017 e 2018. Qualora il personale soprannumerario  ecceda  la  soglia
prevista dal periodo precedente, la stessa puo' essere  rideterminata
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare le  esigenze  di
ricollocamento  dello  stesso  personale  presso  le  Amministrazioni
interessate»; 
  Ritenuto, in assenza della  comunicazione  dell'elenco  di  cui  al
predetto art. 3, comma 5, del decreto legislativo n.  219  del  2016,
che le amministrazioni di  cui  al  presente  provvedimento  dovranno
mantenere la suddetta  percentuale  del  10%,  prevista  al  fine  di
garantire l'eventuale mobilita'  del  personale  dipendente  a  tempo
indeterminato  delle  Camere  di  commercio,  su  futuri  budget  ove
sorgesse la necessita' di dover riallocare il suddetto personale; 
  Visto l'art. 1, comma 302, della legge 27  dicembre  2017  n.  205,
secondo cui «Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di
funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno, anche  in  relazione
ai peculiari compiti in materia di immigrazione, e per valorizzare la
professionalita' acquisita dal personale in servizio con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, il Ministero dell'interno  e'
autorizzato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad assumere
a tempo indeterminato il personale non dirigenziale in  possesso  dei
requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, lettere a), b)  e  c),  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,  nel  limite  del  50  per
cento del totale delle unita' in  servizio  per  ciascuna  annualita'
2018  e  2019.  Ai  relativi  oneri,  pari  ad  euro  7.244.662   con
riferimento all'anno 2018 e ad euro 7.396.214 a  decorrere  dall'anno
2019, si provvede, quanto ad euro 5.444.662 per l'anno 2018, mediante
utilizzo delle risorse del fondo di parte  corrente  istituito  nello
stato di previsione del Ministero  dell'interno  ai  sensi  dell'art.
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e,  quanto  ad
euro 1.800.000 per l'anno  2018  e  ad  euro  7.396.214  a  decorrere
dall'anno   2019,    a    valere    sulle    facolta'    assunzionali
dell'Amministrazione disponibili a legislazione vigente»; 
  Preso atto  delle  motivazioni  esplicitate  dalle  amministrazioni
finalizzate alla deroga  di  cui  all'art.  4,  comma  3-sexies,  del
decreto-legge n. 101 del 2013, fermo restando  che  prima  di  indire
nuovi concorsi devono  garantire  il  rispetto  dei  punti  a)  e  b)
dell'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 17  febbraio  2017,  n.
13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46  che  ha  modificato
l'art.  6,  comma  6,  primo  periodo,  del  decreto  legislativo  28
settembre 2012, n. 178, sostituendo le parole «secondo  periodo»  con
le parole «terzo periodo»; 
  Considerato che, in virtu' della modifica al citato art.  6,  comma
6, del decreto legislativo n. 178 del 2012,  apportata  dal  predetto
decreto-legge n. 13 del 2017, al personale della  CRI,  collocato  in
mobilita', ai sensi del l'art. 7, comma 2-bis, del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, in altre amministrazioni pubbliche continua ad
essere corrisposta la differenza  tra  il  trattamento  economico  in
godimento, limitatamente a quello fondamentale ed  accessorio  avente
natura fissa e continuativa, e il trattamento dell'amministrazione di
destinazione, come assegno  ad  personam  riassorbibile  in  caso  di
adeguamenti  retributivi  e  di  riconoscimento  degli  istituti  del
trattamento economico  determinati  dalla  contrattazione  collettiva
correlati ad obiettivi; 
  Viste le richieste e  le  note  integrative  delle  amministrazioni
destinatarie del presente provvedimento; 
  Considerato che gli oneri per il rinnovo del  contratto  collettivo
nazionale  relativo  al  triennio  2016-2018  per  il  personale  non
dirigente del comparto Funzioni centrali, trovano copertura ai  sensi
dell'art. 48, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo  n.  165/2001  e
successive modificazioni e  integrazioni  e  che  conseguentemente  i
budgets assunzionali riferiti al citato  personale  e  relativi  agli
anni 2016 e 2017 sono stati, in alcuni casi, rivalutati  al  fine  di
rendere omogeneo il valore finanziario delle  cessazioni  con  quello
delle assunzioni di personale da disporsi a decorrere dall'anno  2018
a parita' di inquadramento al fine di non alterare il tasso  di  turn
over previsto a normativa vigente; 
  Tenuto conto, con riferimento alle facolta' di assunzione  per  gli
anni 2015 e 2016, derivanti dalle  cessazioni  rispettivamente  degli
anni 2014 e 2015, dello  stato  di  avanzamento  delle  procedure  di
ricollocazione del personale soprannumerario dagli enti di area vasta
e dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e del fatto che  le
amministrazioni di cui al presente provvedimento  dovranno  garantire
la copertura degli oneri connessi con la predetta mobilita' a valere,
ove necessario, anche su budget di anni successivi; 
  Visto  l'esito  positivo  dell'istruttoria  svolta  sulle  predette
richieste; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al  Ministro  per  la
semplificazione e  la  pubblica  amministrazione  onorevole  dott.ssa
Maria Anna Madia; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  1. La Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e'  autorizzata  ad
assumere  a  tempo  indeterminato,  sul  cumulo  delle   risorse   da
cessazione del personale dirigenziale e  non  dirigenziale  dell'anno
2017  -  budget  2018,  unita'  di  personale  dirigenziale   e   non
dirigenziale come  da  Tabella  l  allegata,  che  costituisce  parte
integrante del presente provvedimento.