Art. 3 Ministero della giustizia Dipartimento organizzazione giudiziaria 1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento organizzazione giudiziaria e' autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2014 - budget 2015 e del personale non dirigenziale dell'anno 2015 - budget 2016 e dell'anno 2016 - budget 2017, unita' di personale non dirigenziale, come da Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013. 2. Il Ministero della giustizia - Dipartimento organizzazione giudiziaria e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione del personale dirigenziale dell'anno 2015 - budget 2016 e dell'anno 2016 - budget 2017 unita' di personale con qualifica dirigenziale, come da Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.