Art. 2 
 
              Determinazione della dotazione organica - 
            Individuazione e trasferimento del personale 
 
  1. La dotazione  organica  dell'Autorita'  di  bacino  distrettuale
delle Alpi orientali e' determinata come dall'allegato n. 1. 
  2. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  il
personale in servizio a  tempo  indeterminato  inquadrato  nei  ruoli
delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale dell'Alto adriatico  e
del fiume Adige, riportato nell'elenco di cui all'allegato n.  2,  e'
trasferito nei ruoli dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi
orientali, che subentra nella titolarita' dei contratti disciplinanti
i relativi rapporti di lavoro. 
  3.  Il  Ministero  dell'Ambiente   individua,   entro   45   giorni
dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, le modalita' e i criteri per  l'esercizio  del  diritto  di
opzione, di cui all'art. 12, comma  4  del  decreto  ministeriale  25
ottobre 2016, per il  trasferimento  nei  ruoli  delle  Autorita'  di
bacino distrettuali del personale appartenente ai ruoli  regionali  o
di altre amministrazioni locali,  il  cui  territorio  di  competenza
ricada nei singoli distretti idrografici. 
  4. In attuazione di quanto  previsto  al  comma  3,  nel  distretto
idrografico   delle   Alpi   orientali   la   procedura   finalizzata
all'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 12, comma 4  del
decreto ministeriale 25 ottobre 2016, e' avviata  dalle  regioni,  su
impulso   del   Segretario   generale   dell'Autorita'   di    bacino
distrettuale, nei 45 giorni successivi al termine di cui al comma 3 e
deve concludersi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto. 
  5. Il personale di  cui  al  comma  2  e  il  personale  che  abbia
esercitato il diritto di  opzione  ai  sensi  dei  commi  3  e  4  e'
inquadrato con atti del Segretario generale nei ruoli  dell'Autorita'
di  bacino  distrettuale  delle  Alpi  orientali  nel  limite   della
dotazione organica determinata nei termini di cui al precedente comma
1. 
  6.  Il  personale  trasferito  di   cui   al   comma   5   mantiene
l'inquadramento  previdenziale  e  il  proprio  stato  giuridico   ed
economico  di  provenienza,   limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative, ed e' inquadrato nei  ruoli  dell'Autorita'  di  bacino
distrettuale  delle  Alpi  orientali  sulla  base  dei   criteri   di
equiparazione fissati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 26 giugno 2015. Nel caso in  cui  tale  trattamento  risulti
piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale della  nuova
Autorita' di bacino distrettuale, e' attribuito, per  la  differenza,
un assegno ad personam riassorbibile con i  successivi  miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  7.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente   decreto
l'Autorita' di bacino  distrettuale  delle  Alpi  orientali  subentra
nella titolarita' dei  contratti  relativi  ai  rapporti  di  lavoro,
diversi da quelli di  cui  ai  commi  precedenti,  in  corso  con  le
soppresse Autorita' di bacino.