Art. 7 
 
Disposizione transitoria relativa al trasferimento dei dati  e  delle
  informazioni tecniche tra distretti idrografici. 
 
  1. In attuazione dell'art. 12 comma  8  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del  25
ottobre 2016, entro 30 giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'Autorita' di bacino  distrettuale  delle  Alpi  orientali,
d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, stipula un accordo  con  le  altre  Autorita'  di  bacino
distrettuali territorialmente interessate  al  fine  di  definire  le
modalita'  di  trasferimento  e/o  acquisizione  dei  dati  e   delle
informazioni tecniche relative ai bacini e/o ai  territori  che  sono
entrati a far parte del distretto idrografico delle Alpi orientali  o
sono stati inseriti in altri distretti idrografici ai sensi dell'art.
64 del decreto legislativo n. 152/2006.