Art. 5 Organizzazione dell'addestramento di base 1. Il corso di addestramento di base di cui all'art. 3, ha una durata non inferiore alle trentadue ore, articolate in quattro giorni, di cui sette ore per lo svolgimento dell'attivita' pratica relativa alle conoscenze di base e capacita' di operare e manovrare la nave nei ghiacci. 2. Al corso possono essere ammessi i marittimi di cui all'art. 3, comma 1, in numero non superiore a 8 (otto) e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e delle attrezzature disponibili. 3. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma contenuto nell'allegato A del presente decreto. 4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 3, gli istituti, enti o societa', fermo restando ogni altra autorizzazione, nulla osta o altro documento autorizzativo previsto da altre Amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in vigore, devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato C al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualita', conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire. 5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita' di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato D al presente decreto.