Art. 5 
 
 
              Organizzazione dell'addestramento di base 
 
  1. Il corso di addestramento di base di  cui  all'art.  3,  ha  una
durata non  inferiore  alle  trentadue  ore,  articolate  in  quattro
giorni, di cui sette ore per lo  svolgimento  dell'attivita'  pratica
relativa alle conoscenze di base e capacita' di operare  e  manovrare
la nave nei ghiacci. 
  2. Al corso possono essere ammessi i marittimi di cui  all'art.  3,
comma 1, in  numero  non  superiore  a  8  (otto)  e,  comunque,  non
superiore al numero  massimo  ammissibile  in  base  alle  dimensioni
dell'aula a tale scopo autorizzata,  al  numero  degli  istruttori  e
delle attrezzature disponibili. 
  3. Il corso e' svolto da istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  -  Comando
generale del corpo delle capitanerie di porto, secondo  il  programma
contenuto nell'allegato A del presente decreto. 
  4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma  3,  gli
istituti, enti o societa', fermo restando ogni altra  autorizzazione,
nulla  osta  o  altro  documento  autorizzativo  previsto  da   altre
Amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in  vigore,  devono
essere dotati di strutture,  equipaggiamenti  e  materiale  didattico
conformi a quelli di cui all'allegato C al presente decreto e  devono
stabilire, documentare, attuare e  mantenere  attivo  un  sistema  di
gestione della qualita', conforme ai  requisiti  di  cui  alla  norma
UNI/EN/ISO  9001,  che  identifichi  tra   l'altro,   gli   obiettivi
dell'addestramento, i livelli di cognizione, di  apprendimento  e  di
capacita' professionale da conseguire. 
  5. La consistenza del corpo istruttori ed i  requisiti  d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di  ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato  D  al
presente decreto.