Art. 6
Organizzazione dell'addestramento avanzato
1. Il corso di addestramento avanzato di cui all'art. 4, ha una
durata non inferiore alle 28 ore, articolate in quattro giorni, di
cui 12 ore per lo svolgimento dell'attivita' pratica relativa alla
conoscenza e capacita' di condurre e manovrare la nave nel ghiaccio.
2. Al corso possono essere ammessi i marittimi di cui all'art. 4,
comma 1, in numero non superiore a 8 (otto) e, comunque, non
superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni
dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e
delle attrezzature disponibili.
3. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando
generale del corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma
contenuto nell'allegato B del presente decreto.
4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 3, gli
istituti, enti o societa', fermo restando ogni altra autorizzazione,
nulla osta o altro documento autorizzativo previsto da altre
amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in vigore, devono
essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico
conformi a quelli di cui all'allegato C al presente decreto e devono
stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di
gestione della qualita', conforme ai requisiti di cui alla norma
UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi
dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di
capacita' professionale da conseguire.
5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato D al
presente decreto.