Art. 7
Accertamento delle competenze e rilascio
del certificato per l'addestramento di base
1. Al completamento del corso di addestramento di base, ogni
candidato sostiene un esame, consistente in una prova
teorico-pratica, che verra' svolta al termine del corso stesso,
dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale ovvero da un
sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle
capitanerie di porto e da due membri costituiti dal direttore del
corso e da un istruttore che svolge anche le funzioni di segretario.
2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati
nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande
a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta), della
durata non superiore a 60 minuti, ed una prova pratica nella quale il
candidato dovra' dimostrare di aver acquisito l'abilita' pratica alla
condotta della navigazione in acque polari.
Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto
e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di
21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sara'
espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato E e si
intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto
nella scala numerica 6). L'esame e' superato se entrambe le prove
avranno esito favorevole.
3. Al candidato che supera l'esame, e' rilasciato un certificato,
secondo il modello indicato nell'allegato F del presente decreto.