IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», di seguito «Legge di bilancio
2018» e, in particolare,  l'art.  1,  comma  89,  che  istituisce  un
credito d'imposta per le piccole e medie imprese che, successivamente
alla data di entrata in vigore della  suddetta  legge,  iniziano  una
procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o
in  sistemi  multilaterali  di  negoziazione  di  uno  Stato   membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico  europeo,  nel  caso  di
ottenimento dell'ammissione alla quotazione; 
  Visto l'art. 1, comma 91, della legge di bilancio 2018, che prevede
che con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  medesima
legge, sono stabiliti le modalita' e i criteri per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 89 a  92,  con  particolare  riguardo
all'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai
casi di esclusione, alle procedure di concessione e di  utilizzo  del
beneficio,  alla  documentazione  richiesta,  all'effettuazione   dei
controlli e delle  revoche  nonche'  alle  modalita'  finalizzate  ad
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 90; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e, in  particolare,  l'art.  18
del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle  PMI  per  le
spese di consulenza; 
  Vista la definizione di Piccole e  medie  imprese  (PMI)  contenuta
nella raccomandazione 2003/361/CE della  Commissione,  del  6  maggio
2003; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  successive
modificazioni recante «Testo unico delle disposizioni in  materia  di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli  8  e  21  della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in  particolare  art.  1,  comma  1,
lettera w-ter), art. 1, comma 5-octies, lettera a) e art. 1, comma 1,
lettera w-bis.7); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in  particolare  l'art.
52 che disciplina il Registro nazionale degli aiuti  di  Stato  (RNA)
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  22  dicembre
1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte  sui  redditi  (di
seguito  «TUIR»)  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  con
particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  che  ha
istituito l'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle  dichiarazioni»,  ed
in particolare l'art. 17, che prevede la compensabilita' di crediti e
debiti tributari e previdenziali; 
  Visto il comma 90 del citato art. 1 della legge di  bilancio  2018,
in base al quale al credito d'imposta ivi previsto non si applicano i
limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.
244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46
e  47  concernenti  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e
dell'atto di notorieta'; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  recante  il
codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Ritenuta la  necessita'  di  emanare  le  disposizioni  procedurali
necessarie alla concessione del credito d'imposta  che  garantiscano,
tra l'altro, il rispetto del limite di spesa pari  a  20  milioni  di
euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2020 e 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, commi  da  89  a
92, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce le modalita' e  i
criteri di riconoscimento del credito d'imposta alle PMI per costi di
consulenza sostenuti a decorrere dal  1°  gennaio  2018  fino  al  31
dicembre 2020 e finalizzati all'ammissione alla loro quotazione in un
mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di  negoziazione  di
uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico
europeo.