IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», di seguito «Legge di bilancio 2018» e, in particolare, l'art. 1, comma 89, che istituisce un credito d'imposta per le piccole e medie imprese che, successivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge, iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione; Visto l'art. 1, comma 91, della legge di bilancio 2018, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono stabiliti le modalita' e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 89 a 92, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e delle revoche nonche' alle modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 90; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI per le spese di consulenza; Vista la definizione di Piccole e medie imprese (PMI) contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare art. 1, comma 1, lettera w-ter), art. 1, comma 5-octies, lettera a) e art. 1, comma 1, lettera w-bis.7); Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare l'art. 52 che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (di seguito «TUIR») e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha istituito l'imposta regionale sulle attivita' produttive; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», ed in particolare l'art. 17, che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto il comma 90 del citato art. 1 della legge di bilancio 2018, in base al quale al credito d'imposta ivi previsto non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni procedurali necessarie alla concessione del credito d'imposta che garantiscano, tra l'altro, il rispetto del limite di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, commi da 89 a 92, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce le modalita' e i criteri di riconoscimento del credito d'imposta alle PMI per costi di consulenza sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e finalizzati all'ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.