Art. 4 
 
                    Attivita' e costi ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili al credito  d'imposta  i  costi  relativi  alle
seguenti attivita' di consulenza: 
    a) attivita' sostenute  in  vista  dell'inizio  del  processo  di
quotazione  e  ad   esso   finalizzate,   quali,   tra   gli   altri,
l'implementazione  e  l'adeguamento  del  sistema  di  controllo   di
gestione,  l'assistenza  dell'impresa  nella  redazione   del   piano
industriale, il supporto all'impresa in tutte le  fasi  del  percorso
funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento; 
    b)  attivita'  fornite  durante  la  fase  di   ammissione   alla
quotazione e finalizzate  ad  attestare  l'idoneita'  della  societa'
all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato; 
    c) attivita' necessarie per collocare presso gli  investitori  le
azioni oggetto di quotazione; 
    d) attivita' finalizzate a supportare la societa' emittente nella
revisione delle informazioni finanziarie storiche  o  prospettiche  e
nella conseguente preparazione  di  un  report,  ivi  incluse  quelle
relative allo svolgimento della due diligence finanziaria; 
    e)  attivita'  di  assistenza  della  societa'  emittente   nella
redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti
utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati  o  per
la produzione di ricerche cosi' come definite nell'art. 3,  comma  1,
numeri 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014; 
    f)  attivita'  riguardanti  le  questioni   legali,   fiscali   e
contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione
quali,  tra  gli  altri,  le  attivita'  relative  alla   definizione
dell'offerta, la disamina del prospetto informativo  o  documento  di
ammissione o dei documenti  utilizzati  per  il  collocamento  presso
investitori qualificati, la due diligence  legale  o  fiscale  e  gli
aspetti legati al governo dell'impresa; 
    g) attivita' di comunicazione necessarie  a  offrire  la  massima
visibilita' della societa', a divulgare  l'investment  case,  tramite
interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla  comunita'
finanziaria. 
  2.  Ai  fini  della  determinazione  del  credito  d'imposta   sono
ammissibili i costi  direttamente  connessi  allo  svolgimento  delle
attivita' di cui al presente articolo e prestate, ai sensi  dell'art.
18 del regolamento  di  esenzione,  da  consulenti  esterni,  persone
fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e  al
di fuori dei costi di esercizio  ordinari  dell'impresa  connessi  ad
attivita' regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale
o la  pubblicita'.  Tali  spese  possono  consistere  in  un  importo
previamente   pattuito   in   misura   fissa   oppure    parzialmente
proporzionata al successo dell'operazione di quotazione. 
  3. Sono escluse le spese di cui al  precedente  comma  relative  ad
attivita' di consulenza  prestate  da  soggetti  giuridici  collegati
all'impresa beneficiaria ai sensi della  raccomandazione  2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003. 
  4. L'effettivita' del sostenimento  dei  costi  e  l'ammissibilita'
degli stessi ai sensi del presente decreto deve risultare da apposita
attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure
da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da
un professionista iscritto nell'albo  dei  dottori  commercialisti  e
degli esperti contabili.