Art. 5 Agevolazione concedibile 1. Il credito d'imposta puo' essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50 per cento dei costi complessivamente sostenuti per le attivita' di cui all'art. 4 a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020.