Art. 6 
 
           Procedura di concessione del credito d'imposta 
 
  1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti  di
cui all'art. 3 inoltrano, in via telematica, all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata (dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it), nel periodo
compreso tra il 1° ottobre dell'anno in  cui  e'  stata  ottenuta  la
quotazione e il 31 marzo dell'anno  successivo,  un'apposita  istanza
formulata secondo lo schema allegato al  presente  decreto  (allegato
A). 
  2. L'istanza di cui al comma 1 contiene: 
    a) gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il  codice
fiscale; 
    b) l'ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a
decorrere dal 1°  gennaio  2018  per  l'ammissione  alla  quotazione,
nonche' l'attestazione di cui all'art. 4, comma 4; 
    c) la delibera di avvenuta ammissione  alla  quotazione  adottata
dal  soggetto  gestore  del  mercato  regolamentato  o  del   sistema
multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo; 
    d) l'ammontare del credito d'imposta richiesto; 
    e) la dichiarazione sostitutiva resa ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre   2000,   n.   445,   con
l'indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti  alla
verifica antimafia di cui  all'art.  85  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159. 
  3. Entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per
l'invio delle istanze di cui al comma 1, la direzione generale per la
politica industriale, la  competitivita'  e  le  PMI  del  Ministero,
previa verifica dei requisiti previsti nonche'  della  documentazione
richiesta  dal  presente  decreto,  sulla  base  del   rapporto   tra
l'ammontare delle risorse stanziate per ciascun  anno  e  l'ammontare
complessivo dei crediti richiesti, determina la  percentuale  massima
del credito d'imposta e comunica alle PMI il riconoscimento ovvero il
diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente
spettante.