Art. 7 
 
                   Fruizione del credito d'imposta 
 
  1.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, a  decorrere
dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in  cui  e'
stata comunicata la concessione alla societa' ai sensi  dell'art.  6,
comma  3,  attraverso  i  servizi  telematici  messi  a  disposizione
dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto  dell'operazione  di
versamento. L'ammontare del credito utilizzato in  compensazione  non
deve eccedere l'importo disponibile, pena lo scarto del modello  F24.
Ai fini del controllo di cui  al  periodo  precedente,  la  direzione
generale per la politica industriale, la competitivita' e le PMI  del
Ministero, entro il quinto giorno lavorativo del  mese  successivo  a
quello in cui e' stata comunicata la  concessione  alla  societa'  ai
sensi dell'art. 6, comma 3, trasmette all'Agenzia delle entrate,  con
modalita' telematiche  definite  d'intesa,  l'elenco  delle  societa'
beneficiarie del credito, specificando l'importo spettante a ciascuna
di esse. 
  2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito,
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del TUIR. 
  3. Il credito d'imposta di cui  al  presente  decreto  e'  indicato
nella dichiarazione dei redditi  relativa  al  periodo  d'imposta  in
corso alla data della comunicazione di cui  all'art.  6,  comma  3  e
nelle dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi  di  imposta
successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. 
  4. Al credito d'imposta di cui al presente decreto non si applicano
i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  5.  I  fondi  occorrenti  per  la   regolazione   contabile   delle
compensazioni  esercitate  ai  sensi  del  presente   articolo   sono
trasferiti sulla contabilita' speciale «Agenzia delle entrate - Fondi
di bilancio».