Art. 10 
 
                     Autorizzati al trattamento 
 
  1. I dirigenti della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  che
trattano dati personali in relazione  alle  competenze  attribuite  o
comunque esercitate presso gli  uffici  cui  sono  preposti,  secondo
l'ordinamento della PCM, sono autorizzati al trattamento nel rispetto
delle misure e delle istruzioni adottate da chi esercita le  funzioni
di titolare del trattamento dei dati personali. 
  2. E' autorizzato  al  trattamento  dei  dati  personali  tutto  il
personale in servizio presso la PCM  che  tratta  dati  personali  in
relazione alle competenze della unita' organizzativa  alla  quale  e'
stato assegnato, salvo eventuali diverse determinazioni adottate  dai
soggetti di cui all'art. 3.